Zona arancione «rafforzata»: l’ordinanza
Cosa non si può fare in 8 comuni bergamaschi

La zona arancione in vigore dalle 18 di martedì 23 febbraio nella provincia di Brescia e in 8 comuni della Bergamasca: Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l’ordinanza «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19». In estrema sintesi in tutta la provincia di Brescia e in alcuni comuni delle province di Bergamo e Cremona, viene istituita una ’fascia arancione rafforzata’ con la totale sospensione della didattica in presenza, nonché la sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia.

Nello specifico - si legge nell’ordinanza - per quanto riguarda «il territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR)» a decorrere dalle ore 18.00 di martedì 23 febbraio 2021 e sino al 2 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, sono adottate queste misure:

1- Si applicano le misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 e cioè per la zona arancione clicca qui per leggere il Dpcm.

BAR E RISTORANTI
In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

NEGOZI
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Che cosa si può fare e non fare nelle zone arancioni, clicca qui.

Oltre alle restrizioni di una normale zona arancione ci sono quelle «rafforzate» emesse da regione Lombardia. Eccole.

2 - SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA
È sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia, in relazione alle scuole e servizi aventi sede sul territorio della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;

3) in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2 aventi sede sul territorio della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni:

le attività di laboratorio sono sospese;

resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

4) È fortemente raccomandato che le scuole e istituzioni formative di cui al punto 2 aventi sedi in territori della Lombardia diversi dalla Provincia di Brescia e dai Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati in Provincia di Brescia o nei predetti Comuni;

SPOSTAMENTI
5) È vietato ai residenti nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), anche se ubicate in territori diversi dalla Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;

6) È vietato a coloro che non risiedono nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate in territori della Provincia di Brescia e dei predetti Comuni;

SMART WORKING
7) Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR), nonché in relazione ai dipendenti, residenti o domiciliati nei predetti territori, di pubbliche amministrazioni aventi sedi ed uffici in altri territori della Lombardia.

UNIVERSITA’
8) Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della provincia di Brescia e dei predetti Comuni, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;

9) È fortemente raccomandato che le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sede nei territori della Lombardia diversi dalla Provincia di Brescia e dai Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati in Provincia di Brescia o nei predetti Comuni;

Clicca qui per le disposizioni e il messaggio dell’Università di Bergamo.

10) È fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR);

11) È sospesa in relazione ai predetti territori l’efficacia dell’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021 in relazione ad attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie.

L’ordinanza prevede altresì che “restano ferme le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento”.

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