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La nuova logistica riscrive le regole globali dell’export

Articolo. Cambiano le dinamiche dei rapporti e delle transazioni commerciali. I termini, le parole, le sigle con cui si definiscono queste relazioni sono determinanti per un’azienda. Da gennaio 2020 sarà adottata la nuova versione degli Incoterms, le regole che definiscono competenze e responsabilità nel commercio fra imprese

Lettura 11 min.

Cambiano le parole di merci e prodotti

La logistica cambia velocemente. I modelli aziendali di trasporto delle merci cambiano alla stessa velocità, indotti anche delle nuove tecnologie digitali. I rapporti e le dinamiche commerciali, soprattutto internazionali, ne subiscono le dirette conseguenze: una regola se applicata in Europa deve poter essere interpretata nello stesso modo in qualsiasi altro paese dell’Asia e degli Stati Uniti.
Ma allo stesso modo le consuetudini, per esempio da sempre è abitudine ripartire costi e rischi legati al trasferimento di una merce. Consuetudini che vanno “certificate” con una regola, a eliminare fraintendimenti e controversie lunghissime. Soprattutto sono decisive le parole, i termini, le sigle che sottendono le definizioni con cui viene scritto un rapporto commerciale, un contratto di compravendita, una transazione e tutte le clausole che ne derivano.

Ogni riga deve poter essere interpretata in maniera univoca in ogni parte del mondo. Le regole del commercio internazionale sono costrette quindi ad ammodernarsi, ad adeguarsi alle nuove dinamiche globali della logistica e delle modalità di trasporto: dopo la ferrovia e i Tir, l’aereo e il trasporto via container per arrivare oggi al massiccio utilizzo del trasporto intermodale. Fino a fissare le regole di consegna e pagamento delle merci.
Questo processo di revisione dei termini succede dal 1936, anno in cui la Camera di Commercio Internazionale (Icc, sede a Parigi) ha definito il primo insieme di diciture, gli Incoterms, e che poi si è deciso di aggiornare ogni dieci anni. Sono undici regole, non obbligatorie. Ma certamente definiscono modalità e ambiti riconosciuti tutto il mondo e in cui ogni transazione può avvenire senza lasciare al caso interpretazioni e obblighi.

Il quadro di riferimento: una prima bussola

Consegnare una merce in tutto il mondo senza incorrere in criticità è sempre più difficile: ecco come cambiano i termini e le sigle per proteggersi dagli imprevisti

Gli Incotems, inoltre, consentono di interpretare in maniera certa e uniforme le clausole adottate riguardo a:

  • 1. Il luogo preciso di consegna della merce;

    2.
    Il momento di consegna della merce, vale a dire quando avviene il passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore riguardanti i danni e/o le perdite della merce in viaggio;

    3.
    La definizione di chi, tra venditore e compratore, deve provvedere a stipulare il contratto di trasporto e l’eventuale contratto di assicurazione della merce;

    4.
    La definizione di chi tra venditore e compratore, deve curare lo sdoganamento della merce verso paesi extra-Ue e di tutte le operazioni accessorie;

    5.
    La definizione di chi fra venditore ed acquirente deve assolvere i diritti doganali (dazi, Iva ed altri diritti di confine).

1° gennaio 2020: le regole sono operative

Quando diventano Dal prossimo gennaio 2020, quindi, scatterà la nuova versione degli Incoterms. L’attualità e la delicatezza commerciale dell’argomento sono state sottolineate da oltre 500 responsabili delle logistiche di altrettante aziende bergamasche e non presenti lunedì scorso al seminario di Confindustria Bergamo, proprio sui nuovi Incoterms 2020.

Gli Incoterms, acronimo di International Commercial Terms, rappresentano un elemento chiave del contratto di compravendita di beni mobili in quanto stabiliscono chi, tra venditore e compratore, dovrà farsi carico dei costi, dei rischi e delle responsabilità relative al trasferimento della merce dal luogo di partenza al luogo di destinazione. La prima versione degli Incoterms fu pubblicata nel 1936 ed ha costituito il naturale esito della fondazione della Camera di Commercio Internazionale a Parigi avvenuto nel 1919 ad opera di industriali, commercianti e uomini d’affari desiderosi di rilanciare e armonizzare l’economia globale in seguito alle devastazioni della Prima Guerra Mondiale.

Negli anni successivi, per far fronte alle esigenze degli operatori sempre più coinvolti nella crescita del commercio mondiale e a seguito dell’adozione di nuove modalità di trasporto delle merci sono state editate versioni aggiornate degli Incoterms®, rispettivamente nel 1953, periodo in cui nascevano altre forme di trasporto sia a mezzo ferrovia che camionistico (Free on Rail/Truck), mentre due decenni dopo prendeva piede il trasporto aereo. Gli anni ottanta vedono l’avvento del trasporto a mezzo container fino ad arrivare al massiccio utilizzo del trasporto intermodale.

 

Il quadro delle trattative è quindi cambiato di molto. Antonio Di Meo, membro della commissione Icc di Parigi, ha ribadito a tutti, nel presentare le novità, «di non dare nulla per scontato» nel definire rapporti commerciali con partner esteri. «Dalla partenza all’arrivo, fino alla presa in carica dei prodotti, una merce è oggetto di decine di passaggi – ha sottolineato Di Meo -: dal luogo di consegna, alla determinazione dei costi del trasporto, alla valutazione dei rischi, ai diritti doganali, fino al trasferimento definitivo del prodotto all’azienda che lo ha acquistato, per chiudere con il pagamento. Tutto va definito con la massima precisione. Termini come trasportare, spedire o consegnare nella logica degli Incoterms hanno un significato completamente diverso. E questo significa definire in modo differente anche le rispettive responsabilità».

In 11 regole tutte le garanzie e le tutele

Ogni anno le relazioni e transazioni commerciali nel mondo attraverso gli Incoterms fatturano miliardi di miliardi di dollari. Per questo motivo definire esattamente un ordine d’acquisto, come imballare, etichettare una spedizione per il trasporto merci o preparare la documentazione esatta e necessaria è non solo determinante, ma essenziale. «Ogni impresa che opera con l’estero, e le aziende di Bergamo sono coinvolte in modo massiccio, è importante che applichino in modo corretto e consapevole le nuove regole per il trasporto: è il presupposto essenziale per il successo di ogni trattativa commerciale».

Aniello Aliberti, vicepresidente Confindustria Bergamo con delega alla Internazionalizzazione, è preoccupato a un livello sufficiente per fargli lanciare un monito: «Le operazioni delle nostre imprese non incontrano quasi mai veri ostacoli formali, contrattuali o vertenze sulle nostre lettere di credito per i pagamenti tali da pregiudicare l’operazione commerciale. Non sempre invece - spiega Aliberti - si resta tranquilli pensando al trasporto o alla consegna della merce, sono i passaggi più delicati di una transazione commerciale. Ho seguito numerose vertenze e controversie per mancanza di un termine nella documentazione o di documenti incompleti sui costi da ripartire, o anche solo per una semplice sigla omessa, per esempio, su chi ricadeva la competenza a scaricare la merce dalla nave. Capitano anche casi di danneggiamenti, di incidenti, di errori nell’indicare il luogo di consegna: definire con precisione ogni termine e competenza della transazione significa anche ripartirne le responsabilità. E questo a maggior ragione vale anche nelle operazioni che sembrano di routine. Mai abbassare il livello di attenzione. Anche perché – avverte Aliberti – ogni vertenza può durare anni».

Un acronimo che governa il commercio globale

Incoterms è l’acronimo di termini commerciali internazionali e le rispettive regole contengono abbreviazioni come Fob (Free on board), Dap (Deliverd at place) Exw (Ex Work) che hanno tutti significati precisi per la vendita di beni in tutto il mondo, validi sia per chi compra sia per chi vende. «Poche le modifiche introdotte per il 2020 – ha sottolineato Antonio Di Meo, membro della commissione Icc che ha scritto la nuova versione degli Incoterms 2020 –. Ma la gestione della logistica è cambiata, è più intermodale e per questo è da segnalare la sostituzione del termine Dat (Delivery at place) con il nuovo Dpu (Delivery at Place Underloaded), proprio per far roentrare al meglio ogni nuova possibilità, così da esplicitare al meglio, oltre che tutte le operazioni di trasporto con container di macchinari e impianti, carichi eccezionali e la gestione diretta della movimentazione, sbarco e messa a terra del container, anche l’indicazione chiara del luogo di consegna della merce e il conseguente passaggio di proprietà. Può sembrare un dettaglio, ma definisce senza equivoci le responsabilità della transazione».

La parte introduttiva invita esplicitamente e più volte le imprese a scegliere la Regola Incoterms più idonea alla transazione commerciale che l’impresa sta avviando. «Ma il riordino delle Regole dà maggiore rilevanza – spiega Franca Delle Chiaie, funzionaria di Confindustria Bergamo e responsabile delle aree Fisco, Diritto d’impresa, Dogane e Trasporti – alla consegna e ai rischi e trasferimenti di merce a mezzo container. Esplita in maniera chiara le definizioni di costi e responsabilità. La sicurezza nella movimentazione della merce deve essere una priorità, e per questo i nuovi Incoterms prevedono maggiori flessibilità nelle coperture assicurative proprio in base alla natura delle merci e alla modalità di trasporto. È una novità importante».

L’analisi dell’esperto: «Un valore aggiunto per le nostre imprese»

Gli Incoterms 2020 sono quindi decisivi per portare a termine con successo qualsiasi trattativa, prima, e transazione commerciale, dopo. Si tratta di regole, ma come tali vanno non solo interpretate nel modo corretto, ma applicate nella modalità coerente con la fattispecie precisa del rapporto commerciale che si vuole mettere in atto.

Nella parte introduttiva della versione degli Incoterms 2020, inoltre, la Camera di Commercio Internazionale pone maggiormente l’accento sulla necessità di scegliere la Regola Incoterms più idonea alla transazione commerciale che l’operatore vuole porre in essere. E nel fare un riordino delle Regole dà maggiore rilevanza alla consegna delle merci, ai rischi e ai trasferimenti di merce a mezzo container. Mette quindi una maggiore attenzione agli aspetti connessi alla sicurezza nella movimentazione della merce e prevede maggiori flessibilità nelle coperture assicurative in base alla natura delle merci e alla modalità di trasporto. Ecco un’infografica che può aiutare a orientarsi fra responsabilità e rischi legati al trasporto nell’ambito del commercio internazionale:

Enzo Adamo

avvocato, studio legale a Bergamo, Milano e Brescia

Un passaggio non sempre facile, né semplice. Per questo abbiamo chiesto l’aiuto di un esperto, Enzo Adamo, avvocato di Bergamo, la cui attività è molto orientata anche al supporto dei processi di internazionalizzazione di piccole e medie imprese. A lui abbiamo chiesto quali potessero essere le principali osservazioni che emergevano dalla lettura dela nuova versione degli Incoterms 2020. Ecco di seguito le sue considerazioni.

1° Osservazione:

Gli Incoterms sono le clausole internazionalmente utilizzate, negli scambi di beni e/o prodotti e forniscono un’importante linea guida per le importazioni e le esportazioni a livello mondiale, senza dimenticare che l’utilizzo di clausole diverse, nel commercio internazionale, può determinare anche l’applicazione di differenti regimi fiscali, sia in ambito di Iva sia di imposte dirette.
In particolare, gli Incoterms (acronimo di International Commercial Terms) individuano una serie di undici termini commerciali, individuati da tre lettere (es. FCA, FOB, CPT, DAP) che riflettono le business-to-business practices nei contratti di vendita e di acquisto di merce.
Tali termini possono essere utilizzati dagli operatori per operazioni di commercio internazionale ma anche per operazioni domestiche cd. Obligations – Risk – Costs.

2° Osservazione

Ogni dieci anni la Camera di Commercio Internazionale aggiorna gli Incoterms per riflettere le attuali e mutate usanze commerciali. Dal 2016 è iniziato il processo di aggiornamento, spinto dagli sviluppi del settore dei trasporti internazionali e dell’import/export, con una crescente attenzione alla digitalizzazione e all’e.commerce.
La revisione è sempre avvenuta, in particolare, in concomitanza con il primo anno di ogni decennio 1990, 2000 e 2010 (ultima versione attualmente in vigore).
I nuovi Incoterms 2020 sono stati redatti presso la Camera di Commercio Internazionale (ICC), tramite un Comitato di esperti (Drafting Group) che, però, per la prima volta, include, oltre ai membri europei, rappresentanti dalla Cina e dall’Australia. I nuovi Incoterm entreranno in vigore dal 1° Gennaio 2020 e andranno a sostituire la precedente versione del 2010.

3° Osservazione

Gli Incoterms descrivono in poche parole:

  • Obblighi: chi fa cosa tra venditore e acquirente, (ad es. chi organizza il trasporto o l’assicurazione della merce o chi ottiene documenti di spedizione e licenze di esportazione o importazione);


    Rischio: dove e quando il venditore “consegna” la merce (in altro parole quando si trasferisce il rischio dal venditore all’acquirente);

    Costi: quale parte è responsabile dei costi (ad esempio costi di trasporto, imballaggio, carico o scarico della merce e controllo o costi relativi alla sicurezza)

4° Osservazione

In merito alle modifiche introdotte con la nuova versione in analisi, si rileva che l’impianto complessivo non risulta mutato; in particolare, non viene variata la suddivisione tra i termini utilizzabili, per ogni tipo di trasporto e quelli utilizzabili solo in relazione al trasporto marittimo.

Le modifiche più rilevanti riguardano le clausole FCA, che prevedono che il passaggio dei rischi, in capo al compratore si abbia non appena si sia completato lo stivaggio della merce a bordo della nave. La novità consiste nella possibilità per il compratore di richiedere al vettore di produrre una copia del bill of landing per il venditore che dovrà fornirne copia al compratore medesimo. Inoltre si sta valutando la creazione di due sottoclassi di questa clausola, una per il trasporto terrestre e una per quello marittimo, allo scopo di favorirne una maggiore adozione nel trasporto di merci con container.

Ulteriori novità saranno introdotte in riferimento alle clausole di copertura assicurativa “CIF” (Cost Insurance and Freight), in particolare le clausole “CIF” potranno essere utilizzate per la spedizione di container come era previsto prima della versione del 2010.

Si rileva infine una volontà di riorganizzare la struttura delle clausole al fine di rendere più trasparente la ripartizione dei costi tra il venditore e il compratore in relazione alle tipologie di clausole adottate.

Oppure:

Tra le novità sostanziali della nuova edizione, le regole Incoterms 2020:

  • • Rispondono all’esigenza del mercato di poter disporre di una polizza di carico con un’annotazione di messa a bordo nella regola del Free Carrier (FCA) Incoterms.

    • Presentano diversi livelli di copertura assicurativa in Cost Insurance and Freight (CIF) e Carriage and Insurance Paid To (CIP).

    • Delineano la possibilità di organizzare il trasporto con mezzi propri in FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) e Delivered Duty Paid (DDP).

    • Presentano un cambiamento nell’acronimo da Delivered at Terminal (DAT) a DPU.

    • Prevedono l’inclusione dei requisiti relativi alla sicurezza nell’ambito degli obblighi e dei costi di trasporto.

5° Osservazione

Per come riportarli correttamente, tre sono le indicazioni, da riportare nel contratto di compravendita internazionale o anche in fattura:

  • - il termine Incoterms scelto

    - il “named port, place or point”

    - il richiamo agli Incoterms 2020

Facciamo un esempio.
Delivery Terms:
-CIF Tokio Port Incoterms 2020
-DAP Via Italia, 100 Rome, Italy Incoterms 2020
-FCA 33 avenue Président Wilson, Paris, France, Incoterms 2020

6° Osservazione

Pare opportuno sottolineare che gli Incoterms non sostituiscono il contratto di compravendita e non disciplinano i seguenti aspetti:

  • le specifiche della merce venduta;

    • i termini di regolamento del prezzo;

    • le soluzioni per violazioni del contratto di vendita;

    • l’effetto delle sanzioni;

    • l’imposizione di tariffe;

    • i divieti di esportazione o importazione;

    • la forza maggiore o “hardship”;

    • i diritti di proprietà intellettuale;

    •i l metodo, la sede o la legge per la risoluzione delle controversie;

    • il trasferimento di proprietà/titolo/proprietà della merce.

Per questi ultimi aspetti, il suggerimento è, pertanto di predisporre un idoneo contratto per evitare contenziosi, a livello internazionale che, per lo più, sorgono proprio da lacune nelle disciplina e clausole contrattuali, con poi inevitabili costi di giustizia, specie ove i contenziosi sono rimessi a camere arbitrali internazionali.

Pur capendo che, nella quotidianità, ogni impresa concentra tutti i suoi sforzi, risorse umane ed economiche, nella ricerca, produzione e poi vendita dei propri prodotti, beni e/o impianti, innanzi ad un contesto mondiale, dove la sfida è spesso con multinazionali, sempre più organizzate e strutturate, è ormai doveroso investire un minimo nel dotarsi di modelli contrattuali standard, ben redatti e completi e da utilizzare ordinariamente, a livello internazionale; anche questo aspetto aiuterà ad assicurare il successo delle nostre imprese a livello mondiale.

Ecco infine una checklist molto operativa, con gli adempimenti e le regole da osservare prima e durante una operazione, trattativa o transazione nell’ambito del commercio internazionale, indicazioni e suggerimenti messi a punto sulla base delle raccomandazioni della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Checklist

  1. Definire i termini e le condizioni di consegna dei beni adottando uno degli Incoterms della ICC, facendo specifico riferimento all’Incoterms scelto nel contratto di compravendita concluso con la controparte. È importante, perciò, non dimenticare di inserire esplicitamente, nel contratto di compravendita, la dicitura “as per Incoterms 2020 ICC”, che permette, così, di attribuire alla regola prescelta il significato attribuitole dalla Camera di Commercio internazionale

  2. Ricordare che gli Incoterms non sono norme, ma clausole pattizie, la cui applicazione deve essere espressamente voluta dalle parti di un contratto di compravendita, nel quale dovranno essere riportati con espressioni, quali: “FOB Ravenna Port, Italy, as per Incoterms 2020 ICC” o “CIF Shanghai Port, (China), as per Incoterms 2020 ICC witht on board at Ravenna port”.

  3. Assicurarsi di usare gli Incoterms 2020 in maniera appropriata, scegliendoli a seconda delle modalità di trasporto impiegata. Alcuni dovrebbero essere usati esclusivamente per il trasporto marittimo (Port to Port) e altri, invece, possono essere utilizzati per tutte le modalità di trasporto, compresa quella multimodale e containerizzata.

  4. Nel caso in cui nessuno degli Incoterms risponda a quanto le parti hanno previsto nella negoziazione del contratto e/o in base all’effettiva esecuzione della consegna della merce, è possibile adottare l’Incoterms che maggiormente risponde alle esigenze delle parti, con l’aggiunta delle varianti che si renderanno necessarie. Ad es.: Ex-Works as per Incoterms ICC, Loaded, e/o Ex-Works as per Incoterms ICC Customs Cleared. Nell’adozione di varianti a un Incoterms è necessario che, nel contratto, venga indicata chiaramente la ripartizione di costi e rischi, per evitare ogni diversa interpretazione.

  5. Far seguire la regola Incoterms scelta (identificata con le relative abbreviazioni di 3 lettere) dal luogo di presa in carico della merce alla partenza (porto, aeroporto, A), oppure, a seconda dei casi, dal luogo (porto, aeroporto, terminal, A) di destinazione finale della stessa.

  6. Non usare termini obsoleti, ora sostituiti dalle versioni più recenti. Le rese FOR/FOT - Free on Rail/Free on Truck e FOB AIRPORT, ad esempio, sono state soppiantate dal più generico FCA. Allo stesso modo, C&F ora è CFR. L’uso dei termini aggiornati eviterà equivoci causati dall’uso di queste varianti non standardizzate.