Motociclista morì dopo speronamento, la difesa chiede l’appello: «Fu legittima difesa»

IL PROCESSO. L’automobilista, Vittorio Belotti, è stato condannato in primo grado a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. I fatti avvenuti nell’ottobre del 2022.

Gli avvocati Andrea Pezzotta e Nicola Stocco hanno impugnato la sentenza con cui a dicembre la Corte d’assise di Bergamo ha condannato a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventual e Vittorio Belotti, magazziniere 50enne di Montello, attualmente ai domiciliari.

I fatti

L’episodio accadde alle 12,30 del 30 ottobre 2022 in via Papa Giovanni a Montello. Belotti, alla guida di una Fiat Panda, avrebbe dolosamente speronato Walter Monguzzi, 55 anni, di Osio Sotto, in sella a una Bmw Gs 1200. Il motociclista era caduto nell’altra corsia sulla quale stava sopraggiungendo un’auto che lo aveva investito e ucciso. Il tutto dopo una lite al semaforo: per questa ragione è stata riconosciuta l’aggravante dei futili motivi.

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Il pm di Bergamo Letizia Aloisio, che aveva chiesto una condanna a 24 anni, non ha invece presentato istanze. Sulla richiesta dei difensori la Corte d’assise d’appello di Brescia non s’è ancora pronunciata e non ha fissato la data dell’eventuale processo in secondo grado.

La difesa: «Gesto istintivo»

La difesa di Belotti contesta la lettura dei giudici di Bergamo, secondo cui l’automobilista avrebbe sterzato a sinistra per far cadere il motocilista che viaggiava affiancato alla Panda. Per i legali, Belotti era intenzionato ad andarsene e sarebbe stato Monguzzi a proseguire la contesa. Stando al ragionamento di Pezzotta e Stocco, il motociclista avrebbe voluto sferrare un altro calcio alla carrozzeria della vettura, ma a questo punto Belotti avrebbe sterzato con un «gesto istintivo e sostanzialmente automatico, diretto a difendersi dall’aggressione che era in atto nei suoi confronti».

La difesa chiede inoltre che venga esclusa l’aggravante dei futili motivi perché, sostiene, la reazione di Belotti è scaturita non dal banale litigio iniziale, «ma dal comportamento aggressivo tenuto dal motociclista nella fase successiva».

I legali alla fine riformulano le richieste già presentate in primo grado: assoluzione per legittima difesa; in subordine, l’eccesso colposo di legittima difesa; in ulteriore subordine la configurazione del rato di omicidio preterintenzionale.

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