La salute / Bergamo Città
Lunedì 30 Dicembre 2024
Il Garante: nei certificati di assenza, nessun dato sanitario
LA DECISIONE. L’Autorità è intervenuta a seguito di un reclamo presentato da una paziente.
Le certificazioni che attestano la presenza in un ospedale, per giustificare un’assenza dal lavoro oppure l’impossibilità di partecipare ad un concorso, non devono riportare in alcun modo le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria al paziente, il timbro con la specializzazione del medico che l’ha fornita, o informazioni che possano far risalire allo stato di salute del paziente che l’ha ricevuta. È quanto ha ribadito recentemente il Garante della Privacy sanzionando per 17mila euro un’Azienda socio sanitaria territoriale.
Il reclamo
L’Autorità è intervenuta a seguito di un reclamo presentato da una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro da consegnare al proprio datore di lavoro. Il certificato rilasciato dall’Azienda socio sanitaria territoriale riportava l’indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali.
I dati trattati, infatti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
Inoltre l’Autorità ha accertato la violazione del principio di privacy by design in quanto l’Azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.
L’Azienda sanitaria dovrà quindi pagare una sanzione di 17mila euro perché, pur avendo, a seguito dell’intervento del Garante, modificato i moduli e effettuato una specifica formazione del personale in materia di protezione dei dati personali, la violazione ha riguardato un numero di pazienti potenzialmente elevato per un lungo periodo. Nel definire la sanzione l’Autorità ha inoltre considerato che l’Azienda non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, commettendo un’ulteriore violazione del Codice.
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