Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 06 Giugno 2022
Diffamò l’ex ministra Kyenge, annullate le condanne a Calderoli. La Cassazione rinvia gli atti a Bergamo per legittimo impedimento
Sono state annullate dalla Cassazione - per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell’imputato a comparire in udienza per motivi di salute - le condanne di primo e secondo grado nei confronti del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, accusato di diffamazione aggravata dall’odio razziale.
Il politico bergamasco aveva definito «orango» l’ex ministra dell’Integrazione Cecile Kyenge il 13 luglio del 2013, durante la festa della Lega Nord a Treviglio.
Adesso il processo - nato su iniziativa della Procura di Bergamo dato che l’ex ministra non ha presentato querela nè chiesto risarcimenti - ripartirà da zero e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bergamo, ma la prescrizione è vicina tanto che la difesa di Calderoli ha chiesto alla Suprema Corte di dichiararla. Ad avviso degli «ermellini», però, - come si apprende dalla sentenza 21829 della Quinta sezione penale depositata oggi, relativa all’udienza svoltasi lo scorso 17 maggio - il decorso della prescrizione pari a sette anni e sei mesi dalla data del reato non è ancora maturato in quanto il procedimento ha avuto «una sospensione del termine per 1.071 giorni», necessario anche per il richiesto intervento della Consulta, spesso tirata in ballo quando i reati sono addebitati a parlamentari.
Secondo la Cassazione, in maniera immotivata e senza approfondire il caso, il Tribunale di Bergamo nel corso del processo di primo grado, durante l’udienza del 14 gennaio 2019, non aveva riconosciuto il legittimo impedimento a comparire di Calderoli che doveva sottoporsi a un intervento chirurgico e aveva respinto la richiesta di rinvio avanzata dai suoi legali.
«I giudici di merito - afferma la Cassazione - senza alcun approfondimento di carattere tecnico, hanno contraddetto la valutazione di un medico (che risulta essere direttore del Dipartimento di chirurgia oncologica dell’Istituto oncologico veneto) che affermava l’indifferibilità di un delicato intervento relativo a una grave patologia».
Inoltre, prosegue il verdetto, il Tribunale di Bergamo - con un «errorw» non corretto nemmeno dai giudici d’ appello - «non ha spiegato in base a quali elementi era possibile sostenere che il delicato intervento potesse essere riprogrammato a distanza di uno o due giorni: affermazione che avrebbe dovuto essere supportata da dati concreti e massime di esperienza che consentivano di ritenere che il differimento fosse compatibile con i tempi necessari per gli esami preparatori, con gli impegni della equipe medica e con le «liste di attesa» delle strutture sanitarie». «Conseguentemente», conclude la Cassazione, «devono essere annullate» la sentenza di primo grado del 14 gennaio 2019 (che aveva condannato Calderoli a 18 mesi di reclusione, pena sospesa) e quella emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 21 ottobre 2020 che aveva ridotto la pena, e la cui entità non è nota. «Per l’ulteriore corso», gli «ermellini - collegio presieduto da Rosella Catena, relatore Pierangeolo Cirullo - hanno rimandato il fascicolo a Bergamo».
«Non è stata invece esaminata dalla Cassazione - dato la priorità del motivo sul legittimo impedimento - la tesi della difesa di Calderoli che chiede l’assoluzione dell’esponente leghista sostenendo che «la metafora animalesca utilizzata nel corso del comizio» non è diffamatoria essendo «tali tipi di metafora, oramai da tempo entrati nel costume sociale, non più percepiti come diffamatori, in quanto anche in ambito politico risultano piuttosto diffusi».
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