Combustione illeciti di rifiuti: scattano le multe

IL REPORT. Da inizio anno i dieci Nuclei dei carabinieri forestali della Bergamasca hanno realizzato 48 interventi per abbruciamenti: 11 le sanzioni. E dal primo ottobre ci sono ulteriori divieti.

I dieci Nuclei Carabinieri Forestale della Bergamasca coordinati dal Gruppo di Bergamo sono sovente chiamati ad intervenire per fuochi e abbruciamenti segnalati dalla cittadinanza o direttamente rilevati dai militari durante l’ordinaria attività di controllo del territorio. Diversificate sono le tipologie di abbruciamenti : residui vegetali da potature e sfalci, barbecue, fuochi in occasioni di eventi/sagre e cerimonie, abbruciamenti residui lavorazioni agrarie, fino alla illecita combustione di rifiuti, pratica quest’ultima punita con la pena della reclusione da tre a sei anni, il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno ambientale e il pagamento delle spese di bonifica.

I dati

Da inizio 2024, nell’ambito dell’attività di controllo sono stati effettuati, sul territorio provinciale, 48 interventi che hanno portato all’elevazione di 11 sanzioni amministrative e all’inoltro all’Autorità Giudiziaria di due notizie di reato, in questi ultimi casi per l’abbruciamento di rifiuti. Gli abbruciamenti in genere, sono sempre un danno, perché creano particelle incombuste in sospensione nell’aria (il “famoso” PM10), anche se riguardano solo materiali vegetali. Se a bruciare invece vi sono altre sostanze vi è anche la produzione di composti volatili nocivi alla salute, come la diossina. Le diversificate normative (nazionali, regionali e talora comunali) hanno plurime finalità di protezione, rendendo l’argomento complesso e la possibilità di smaltire residui vegetali tramite abbruciamento una ipotesi veramente residuale, pertanto quasi mai permessa senza violare norme e sempre sconsigliata.

Le nuove regole

In merito alla qualità dell’aria Regione Lombardia ha recentemente emanato la DGR 2634, sulla base delle disposizioni nazionali introdotte dal decreto-legge n. 69/2023. In particolare, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, gli abbruciamenti di residui vegetali in piccoli cumuli (inferiori a 3 metri steri) nel luogo di produzione sono vietati nei Comuni con quota al di sotto dei 300 m slm. In aggiunta, sempre nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, il divieto si estende a tutti i Comuni della Provincia in caso di attivazione delle misure omogenee di primo livello per il miglioramento dell’aria, a prescindere dall’altitudine. Nei comuni con quota al di sotto dei 300 m slm, dal 1 ottobre al 31 marzo è pertanto vietata, qualsiasi tipologia di abbruciamento con sanzioni amministrative da 300 a 3.000 euro e uniche deroghe ammesse quelle a carattere fitosanitario.

I falò di Sant’Antonio

Divieto valido anche per i falò rituali i quali contribuiscono al peggioramento della qualità dell’aria, producendo effetti che possono persistere per diversi giorni, soprattutto nei periodi invernali di stabilità atmosferica favorevole all’accumulo degli inquinanti. Non sono pertanto ammessi a deroga ai divieti tutti quegli eventi tipo i «falò di S.Antonio» per i quali, a titolo di esempio, indagini Arpa Lombardia hanno dimostrato che la concentrazione di Pm10 nelle più vicine centraline di rilevamento è aumentata di 4 - 5 volte rispetto alle condizioni precedenti all’accensione dei falò, arrivando a valori fino a 400 mg/mc (limite giornaliero 50 mg/mc).

Relativamente alla tutela del patrimonio boschivo essendo i fuochi mal governati e gli abbruciamenti di residui agrari a fine campagna, tra le più ricorrenti cause di innesco incendio boschivo, è importante ricordare che si aggiungono ulteriori limitazioni alla possibilità di abbruciamento:
-Nei periodi di alto rischio incendio boschivo (dichiarati dalla Regione di anno in anno) è vietato qualsiasi abbruciamento nei 200 metri dal bosco, senza deroga alcuna, così come sono vietate le azioni che anche solo potenzialmente potrebbero innescare un incendio (fumare, creare scintille con apparecchi, ecc)
-Nella restante parte dell’anno è comunque vietato accendere fuochi a meno di 100 metri dal bosco se non per finalità selvicolturali, in piccoli cumuli, in giornate non ventose, spenti entro le 14 ora solare (le 16 se ora legale)

Infine, vale la pena sottolineare che relativamente alla Pubblica Sicurezza in genere i fumi generati dagli abbruciamenti possono divenire pericolosi come nel caso di vicinanza ad importanti arterie di traffico veicolare ricadendo così, i responsabili, nel reato di pericolo previsto dall’art. 674 Codice Penale «Getto pericoloso di cose».

Per eventuali segnalazioni contattare il numero Unico Emergenze 112 o il numero di pubblica utilità 1515 mentre, per ogni più puntuale e necessaria informazione, contattare direttamente i Nuclei Carabinieri Forestale competenti per territorio.

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