Bergamo, dal 18 al 2 agosto dalle 19 alle 7
divieto di vendita delle bevande d’asporto

Firmata nella giornata di mercoledì 17 giugno l’ordinanza che vieta la vendita di bevande d’asporto a Bergamo dal 18 giugno al 2 agosto, ogni giorno dalle 19 alle 7 del mattino successivo.

Un provvedimento che punta a evitare gli assembramenti di persone, soprattutto i più giovani, che si sono verificati in città nelle scorse settimane, in violazione alle norme di prevenzione da CoVid19 sia in tema di rispetto della distanza interpersonale sia sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Assembramenti che, si legge nel testo dell’ordinanza, si sono verificati «soprattutto all’esterno dei pubblici esercizi ove è consentita la vendita per asporto ed il conseguente consumo in loco soprattutto nelle serate di venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 18».

Il Comune di Bergamo completa così il proprio disegno sul tema della somministrazione di bevande e alimenti per quel che riguarda l’estate 2020: la cancellazione della tariffa per l’occupazione del suolo pubblico, la concessione di spazi per dehors in tutta la città, la possibilità di noleggiare sedie e tavolini in modo agevolato e l’individuazione di ulteriori spazi di somministrazione in luoghi lontani dal centro abitato sono tutti tasselli di un progetto integrato voluto dall’Amministrazione per l’estate 2020, così particolare per via della convivenza con il COVID19. Una città più ordinata, bella, con più spazi per l’aggregazione serale, più viva, ma con regole precise, distanze interpersonali, obbligo di servizio al tavolo, sanificazione degli spazi.

Il testo dell’ordinanza recita: «Tutti i giorni dalle ore 19.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo dal 18 giugno 2020 e fino al 02 agosto 2020 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19:
1) è vietata la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione dell’acqua. Sarà sempre consentita la somministrazione sia all’interno dell’attività (anche al bancone se è possibile il distanziamento tra i clienti) che all’esterno dell’esercizio stesso esclusivamente con servizio al tavolo;
2) è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie e grandi strutture di vendita purché in contenitori chiusi;
3) è vietata la consumazione di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) ad esclusione dell’acqua, su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;

Resta consentita la vendita con consegna a domicilio da parte delle predette attività commerciali, di somministrazione e artigianali.
Resta fermo l’obbligo di cui all’art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande di adottare idonee misure affinché all’uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare rumore o disturbo alle persone».

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