Insulti a Milinkovic-Savic: supplemento d’indagine e 8 mila euro di multa all’Atalanta

CALCIO. Il giudice sportivo ha disposto un supplemento di indagine dopo che sabato scorso il portiere del Torino Milinkovic-Savic aveva denunciato di essere stato oggetto di insulti discriminatori da parte dei tifosi dell’Atalanta.

Il giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha disposto un supplemento di indagine su quanto denunciato dal portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic al termine della partita di sabato 1° febbraio, pareggiata a Bergamo contro l’Atalanta. Il giocatore serbo aveva riferito che, dopo aver parato un rigore a Retegui, era stato più volte apostrofato con il termine «zingaro» con urla dagli spalti dietro la sua porta. Sul campo, aveva risposto con dei gesti verso la zona delle gradinate da cui gli erano arrivati gli insulti e, tenendolo in mano, aveva mostrato un accendino scagliato verso di lui.

Il rapporto della Procura federale

«Il giudice sportivo - è scritto in un comunicato -, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisiti eventuali ulteriori elementi anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti denunciati, successivamente al termine della gara, dal calciatore della Soc. Torino Vanja Milinkovic-Savic, nonché in ordine alla individuazione delle persone responsabili dei cori insultanti e discriminatori e alla collaborazione della società atalantina ai fini della suddetta individuazione».

Il giudice ha inoltre comminato una multa di otto mila euro all’Atalanta per il lancio di un accendino e altri oggetti

Atalanta: multa di 8 mila euro

Il giudice ha poi inflitto un’ammenda di 8mila euro «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria (Milinkovic-Savic, ndr) e tre bottigliette semipiene sul terreno di gioco e diversi bicchieri di plastica semipieni nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS».

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