Brighela, la Corte: «Scritta umanitaria esprime solidarietà»

Il caso striscione. Nelle motivazioni i giudici d’appello spiegano perché sia stato accolto il ricorso del club: revocate le principali sanzioni.

Sì, quella scritta umanitaria poteva essere mostrata. Lo ha detto con chiarezza la Corte sportiva di appello territoriale del Comitato Regionale Lombardia, che ha accolto quasi integralmente il ricorso presentato dall’Athletic Brighela: decisamente attenuate, dunque, le sanzioni e le squalifiche comminate dal Giudice sportivo per l’ormai celebre caso-striscione, capace di calamitare attenzione, commenti e solidarietà da tutta Italia.

Il Crl aveva già comunicato alla società la sensibile riduzione dei provvedimenti. Ora sono state pubblicate anche le motivazioni, ampiamente argomentate dalla Corte che è entrata nel merito di quanto accaduto il 5 marzo prima della gara giocata dalla squadra rossonera sul campo del River Negrone (Terza categoria, girone B).

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Si parte dal presupposto che il capitano del Brighela, Pietro Rota, nel pre-partita aveva chiesto al direttore di gara «l’autorizzazione all’esposizione di uno striscione che, secondo il richiedente, non avrebbe avuto “contenuto politico”», ricevendo però dall’arbitro un chiaro diniego: dato di fatto, questo, acclarato e confermato dalla stessa ricorrente nel proprio reclamo (steso dagli avvocati Pierluigi Vossi e Chiara Lupattelli del foro di Perugia, che hanno offerto la propria assistenza pro-bono, cioè a titolo gratuito). Ciò nonostante il lenzuolo con la scritta «Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare» era stato ugualmente mostrato dalla squadra schierata in campo: e l’aver disatteso le indicazioni arbitrali aveva portato il Giudice a infliggere due ammende alla società (500 euro in base alla determinazione dell’Osservatorio nazionale sulla manifestazioni sportive, più altri 50 per responsabilità oggettiva), oltre alla squalifica di Rota fino al 23 aprile e dell’allenatore-dirigente Luigi Cattaneo sino al 24 marzo.

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Ora la Corte ha rilevato che la scritta «sebbene nient’affatto attinente alla competizione sportiva da intraprendere, esprimeva un messaggio di solidarietà nei confronti delle numerose vittime di un evento tragico»; e ha deciso di «dissentire dal Giudice Sportivo» laddove viene richiamata la determinazione dell’Osservatorio di cui sopra. Essa, infatti, oltre a essere riferita a competizioni nazionali e internazionali (e non è questo il caso), «mira espressamente a prevenire episodi di “discriminazione razziale, etnica e religiosa”; il che non caratterizzava certo il messaggio riportato nello striscione per la cui esposizione sono state irrogate le sanzioni impugnate». Tanto più che tale disciplina si riferisce agli striscioni eventualmente esposti dalle tifoserie, dunque non a quelli portati in campo dai giocatori.

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Per questo le posizioni di società e tesserati sono state inquadrate dalla Corte sotto una luce diversa: l’ammenda di 500 euro è stata cancellata integralmente e la squalifica di Pietro Rota ridotta al 16 marzo (per aver disatteso il diniego dell’arbitro). Confermate invece la multa di 50 euro e l’inibizione a Luigi Cattaneo, ritenute per la loro natura inappellabili.

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