
Economia / Bergamo Città
Mercoledì 26 Marzo 2025
La «pace contributiva» sana mancati versamenti
PREVIDENZA. La norma consente di coprire i «buchi» e migliorare la propria situazione pensionistica. Per il biennio 2024-2025, domande entro dicembre.

Dall’Inps arrivano nuovi importanti chiarimenti e indicazioni riguardanti la cosiddetta «pace contributiva» che consente ai lavoratori di coprire «buchi» contributivi della propria carriera lavorativa, purché non siano originati da omissioni. La norma può essere applicata a periodi in cui non vi era alcuna contribuzione, e si tratta di una misura volontaria per migliorare la propria pensione. La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.
Possono essere riscattati, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni i periodi dal 31 dicembre 1995 al primo gennaio 2024
Come fare
L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Possono essere riscattati, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni i periodi dal 31 dicembre 1995 al primo gennaio 2024. Condizione essenziale è l’iscrizione a uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa.
L’interessato non deve essere titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al primo gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
La presentazione della domanda
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024/2025 e va presentata entro il 31 dicembre, dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. Per le domande presentate nel biennio 2024/2025, l’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi l’ha sostenuto. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.
La domanda da parte del diretto interessato, si presenta on line all’Inps (www.inps.it) attraverso il servizio dedicato; o tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (a pagamento, da rete mobile); enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
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