Barriere architettoniche, le agevolazioni si riducono

LA NOVITÁ . Col decreto «Salva spese» qualche paletto in più per l’edilizia. Esclusi gli infissi sanitari e limitazioni per lo sconto in fattura sulle spese.

Con il recente via libera al decreto-legge «Salva spese» relative alle agevolazioni fiscali in edilizia è diventata operativa anche la revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Le novità

In particolare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la detrazione (pari al 75%) delle spese sostenute (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo) può riguardare esclusivamente gli interventi (dotati della necessaria asseverazione rilasciata da tecnici abilitati) su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; non spetta quindi più, ad esempio, per infissi e sanitari. Altra importante novità è l’eliminazione, per i lavori fatti a partire da quest’anno, della possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, ad eccezione dei lavori su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, ed a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, e che il contribuente abbia un «reddito di riferimento» (introdotto nel 2022 con il Decreto Aiuti quater) non superiore a 15 mila euro.

Come calcolare le detrazioni

Nel nuovo decreto si ribadisce che, per usufruire della detrazione, i pagamenti vanno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale cosiddetto «parlante». La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 50mila euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Prorogato al prossimo 4 aprile il termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute dal 2020 al 2022. Info: www.agenziaentrate.gov.it, area tematica «Agevolazioni per le persone con disabilità».

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