Ruolo «politico»
Colle e palazzi

Ambiti e limiti del ruolo del presidente della Repubblica sono sempre stati al centro delle riflessioni dei giuristi. Nel variegato tracciato delle loro analisi un punto di approdo può rinvenirsi nella pronuncia n. 1 del 2013 della Corte costituzionale. In essa si legge che «il presidente Repubblica è stato collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e, naturalmente, al di sopra di tutte le parti politiche». Descrizione nitida della circostanza storica in ragione della quale la figura che, sotto alcuni aspetti, aveva ereditato alcune delle prerogative regie, si discosta dal sovrano costituzionale perché non gli appartiene (come era nello Statuto albertino) il potere esecutivo. Di conseguenza il capo dello Stato si configura come il titolare di una funzione tesa a «salvaguardare, ad un tempo, sia la loro separazione che il loro equilibrio». Da ciò consegue che «tutti i poteri del Presidente della Repubblica hanno dunque lo scopo di consentire allo stesso di indirizzare gli appropriati impulsi ai titolari degli organi che devono assumere decisioni di merito, senza mai sostituirsi a questi, ma avviando e assecondando il loro funzionamento, oppure, in ipotesi di stasi e di blocco, adottando provvedimenti intesi a riavviare il normale ciclo di svolgimento delle funzioni costituzionali».

Il 6 febbraio del 1947 il presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini, illustrò all’Assemblea costituente quelle che, a suo avviso, dovevano essere le prerogative del capo dello Stato: «È il grande consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività, il capo spirituale, più ancora che temporale, della Repubblica. Ma perché possa adempiere a queste essenziali funzioni deve avere consistenza e solidità di posizione nel sistema costituzionale». In quella stessa sede Costantino Mortati aveva suggerito che il presidente della Repubblica potesse essere titolare di un potere «moderatore» con il compito di «accertare la corrispondenza degli orientamenti popolari con quelli degli organi rappresentativi e di questi ultimi fra loro, onde mantenere una costante armonia». In occasione delle crisi di governo l’inquilino del Colle ha l’onere di raccordarsi con quelli dei Palazzi (Camera e Senato) per trovare la soluzione in grado di dare al Paese un esecutivo in grado di governare. Non può sfuggire quanto delicato sia il compito del capo dello Stato, in ragione della complessità istituzionale delle dinamiche in gioco, nonché a causa della mancanza di esplicite norme costituzionali in materia.

Nei quasi settantacinque anni di storia repubblicana l’attività presidenziale connessa alla ricerca di una soluzione politica, costituzionalmente corretta, in grado di garantire la formazione dell’esecutivo a seguito del responso elettorale, o di una crisi di governo, ha prodotto la sedimentazione di una consolidata prassi nell’esercizio di prerogative non descritte nel testo costituzionale ma concretamente ineludibili. Sta in questo ambito l’aspetto più rilevante politicamente dell’ampiezza e dei limiti dei poteri presidenziali. Si può, al riguardo, dare per scontato che le «consultazioni»– non avendo alcuna definizione nella Carta fondamentale – debbano essere esercitate nei confini del «costume» democratico e dei principi partecipativi e pluralisti del nostro ordinamento. Nel necessario raccordo tra il Colle e i Palazzi, nonché nel costante equilibrio tra le regole scritte e quelle deducibili dalla logica della Costituzione, tra prassi e valutazione della situazione concreta, risiede la funzione «politica» super partes del Capo dello Stato. Al riguardo sono tuttora attualissime le osservazioni di Gustavo Zagrebelsky, a giudizio del quale «l’attività del Presidente si svolge liberamente, con i soli limiti derivanti dallo scopo che le consultazioni si prefiggono, la risoluzione della crisi nel modo più adeguato, e, nello stesso tempo, più celere possibile». Ciò che il Presidente Mattarella ha esplicitamente chiesto nel corso di questa crisi.

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