Politica scolastica
e offerta formativa

Al di là dell’enfasi mediatica, in quali aspetti i provvedimenti ministeriali di questi giorni cambiano l’Esame di Stato che conclude la scuola secondaria di II grado, il cosiddetto esame di maturità? E, soprattutto, qual è il significato di questi cambiamenti rispetto ad una scuola in grande affanno rispetto ad una società ed un mondo del lavoro in continua trasformazione? Cerchiamo di rispondere alla prima domanda, chiarendo che siamo di fronte ad una circolare ministeriale (lontano il tempo in cui si era convinti che alle scuole autonome fossero necessarie e sufficienti leggi chiare e coerenti, ma del tutto inutili circolari ministeriali interpretative di queste stesse norme!) che semplicemente spiega come il cosiddetto decreto Milleproroghe del settembre 2018 abbia «sospeso» per il prossimo anno alcune modifiche sull’Esame di Stato già previste, ma non ancora in vigore, dal Dlgs 62/17, attuativo di alcuni commi della L107/15 (Buona scuola). Di questa norma vengono confermate, spiega la circolare, altre modifiche previste per l’Esame, a partire da giugno 2019.

Prima di occuparci di quanto viene «sospeso», vediamo gli aspetti più rilevanti che vengono confermati: la riduzione delle prove scritte da tre a due (sempre definite a livello ministeriale), con l’eliminazione della terza prova (era definita a livello locale); l’attribuzione di un peso maggiore al credito scolastico maturato negli ultimi tre anni, rispetto alla determinazione del voto finale dell’Esame, valorizzando così la positività del percorso scolastico; il colloquio d’esame, finalizzato ad accertare lo sviluppo delle competenze previste dal Profilo educativo, culturale e professionale degli studenti di ciascun ordine di scuola; la maggior parte requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dal Dlgs. n. 62/17. La stessa circolare spiega che cosa viene «sospeso», per un anno, dal decreto Milleproroghe, rispetto a quanto deciso dai decreti attuativi della Buona scuola. Si tratta di due requisiti di ammissione, introdotti dalla norma del 2017 ed ora «sospesi»: il primo riguarda le prove Invalsi che, ancorché rimangano obbligatorie, non costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato per gli studenti che lo affronteranno nel 2019; il secondo riguarda l’Alternanza scuola lavoro (Asl), la cui normativa di riferimento resta inalterata, ma la cui effettiva realizzazione non costituisce requisito d’ammissione per chi affronterà l’Esame nel 2019.

Qual è il significato di questi cambiamenti e di queste «sospensioni»? I cambiamenti previsti dalla norma del 2017, oggi mantenuti e non sospesi, possono far intravedere l’intenzione di alleggerire il peso dell’Esame finale (2 prove anziché 3) e di connetterlo in modo più diretto ed esplicito (scopo del colloquio d’esame) con quanto realizzato nel percorso triennale precedente, facendolo diventare momento di valutazione coerente rispetto ai saperi acquisiti e alle competenze sviluppate. Ma la mai sopita deriva buro-amministrativa che caratterizza la scuola italiana ha posto in quella norma quei due requisiti ora «sospesi», relativi alle prove Invalsi e all’Asl, alimentando domande come queste: a) Se le rilevazioni censuarie dell’Invalsi sono strumento della valutazione esterna di sistema, perché mai connetterli alla valutazione degli apprendimenti del singolo allievo (valutazione interna), di specifica competenza individuale e collegiale dei docenti? b) Se il riaffermato valore formativo dell’Asl è seriamente compromesso dalla rigidità centralistica con cui si richiede sia organizzata, perché enfatizzarne ancora una volta il dispositivo (requisito di ammissione) e non insistere sul suo valore formativo? La risposta a queste domande che ci viene dal decreto Milleproroghe e dalla circolare alimenta ulteriori interrogativi: sospensione? Perché mai «sospendere» e non cercare di intervenire direttamente esplicitando una linea di politica scolastica che dia risposte all’emergenza formativa?

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