Economia / Bergamo Città
Mercoledì 27 Novembre 2024
Regime forfettario, aliquota ridotta solo se nuova attività
IL CHIARIMENTO. L’agevolazione del 5% non scatta in caso di semplice cambio di «regime» o di modifica del codice Ateco del lavoro svolto.
Chi passa dal regime ordinario al regime forfettario non può beneficiare dell’aliquota ridotta (5%) prevista per chi avvia una nuova attività. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, che evidenzia come il vincolo per cui la nuova attività non possa essere collegata a una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, vuole evitare che il beneficio sia fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza, sfruttando ad esempio la semplice variazione del codice Ateco per dimostrare un presunto rinnovo dell’attività.
In tema d’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfettario, l’aliquota prevista, relativa al periodo d’imposta in cui l’attività ha avuto inizio e per i quattro successivi, è stabilita nella misura del 5%, a condizione che tale attività non costituisca una mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Le Entrate evidenziano come sia indispensabile valutare se la nuova attività si rivolga alla medesima clientela e necessiti delle stesse competenze lavorative
La precisazione delle Entrate è nata dalla richiesta di una contribuente che, passata da lavoratrice dipendente ad autonoma, riteneva di poter accedere al regime forfettario solo a partire dal secondo anno di attività, considerato che per il primo (quello del presunto inizio della nuova attività) non ha potuto usufruire di tale regime (e della relativa aliquota ridotta fino al quinto anno di attività) per superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente. Le Entrate evidenziano come sia indispensabile valutare se la nuova attività si rivolga alla medesima clientela e necessiti delle stesse competenze lavorative. Ci sarà una sostanziale continuità nel caso in cui, ad esempio, il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. Il regime fiscale agevolato è rivolto alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Chi ne ha diritto
Accedono al forfettario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente: conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85mila euro; sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.
La cessazione del regime forfettario
Il regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; se però si va oltre i 100mila euro di ricavi/compensi, non è più applicabile dallo stesso anno in cui quella soglia viene superata ed è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto. Info: www.agenziaentrate.gov.it.
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