Economia / Bergamo Città
Mercoledì 20 Febbraio 2019
Reddito e pensione di cittadinanza
Dubbi e quesiti, domande dal 6 marzo
Ancora diversi interrogativi da parte dei potenziali fruitori.Domande dal 6 marzo. Sul sito dell’Inps disponibile un manuale scaricabile
Nonostante sia il tema del momento, su reddito e pensione di cittadinanza sono ancora molti i dubbi espressi dai potenziali fruitori. Premesso che le domande possono essere presentate dal prossimo 6 marzo con una delle seguenti opzioni: presso gli uffici postali tramite il modello cartaceo dell’Inps; on line sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche (www.redditodicittadinanza.gov.it) tramite le credenziali Spid (informazioni sul sitowww.spid.gov.it); presso i Centri di assistenza fiscale (Caf), vediamo alcune tematiche in chiaroscuro affrontate dall’Inps.
Per quanto concerne la pensione di cittadinanza (Pdc), si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà. Non sono pertanto previsti adempimenti legati al lavoro, come nel reddito di cittadinanza (Rdc), basta presentare domanda tenendo conto che non solo il capofamiglia ma tutti i componenti del nucleo familiare, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d’ufficio. Nel caso sia accolta la domanda per il Reddito di cittadinanza, le Poste comunicano (con email o sms) la data in cui recarsi nei propri uffici a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più carte.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Inps dell’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo famigliare devono rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did). A oggi la Did può essere comunicata presso i Centri per l’impiego o presso i patronati convenzionati con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Non devono presentare la Did i minorenni, beneficiari del Rdc pensionati e della Pensione di cittadinanza, soggetti di oltre 65 anni di età, soggetti con disabilità (come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68), soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione Isee (inferiore a 9.360 euro) in corso di validità è necessario ripresentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) aggiornata entro due mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Rdc/Pdc, pena la decadenza beneficio.
L’Inps ha creato un manuale in formato pdf (scaricabile dal sito: www.inps.it.) con tutte le istruzioni per accedere alla misura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA