Riqualificazione energetica, questa volta si riparte dalla maxi detrazione fiscale del 110%.La nuova aliquota è fissata dal decreto Rilancio, articolo 119, in fase di conversione definitiva. Il decreto scade il prossimo 18 luglio. L’applicazione dello sconto è però ancora da definire nei suoi dettagli, e per questo si attendono ancora i provvedimenti attuativi sia del ministero dell’Economia sia dell’Agenzia delle Entrate, entrambi hanno tempo trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, presumibilmente, quindi non arriveranno le indicazioni prima del prossimo 18 agosto.
In campo resta comunque un quadro normativo sufficientemente chiaro entro cui fissare e definire le linee guida di interventi edili e utili a fare due conti.
Il primo, fra questi interventi e in un’ottica di riqualificazione energetica degli immobili, è senz’altro il cappotto termico. Intervento che consente di usufruire del maxi-sconto del 110% ma sempre in concomitanza con l’esecuzione di lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici. È un passaggio importante, questo, perché solo se i lavori rientrano fra gli interventi definiti “trainanti” (che riqualificano dal punto di vista del risparmio energetico l’edificio) potranno usufruire del maxi-sconto.
Il cappotto termico, quindi, rientra fra questi lavori. Ma, prima precisazione, usufruisce dello sconto solo se riguarda interventi di isolamento termico degli edifici, e solo se interessano le cosiddette “superfici opache verticali e orizzontali” cioè i muri di perimetro esterni della casa e il tetto, e se interessano queste pareti per almeno il 25% della superficie complessiva disperdente lorda.
Cappotto termico: la detrazione fiscale deve essere calcolata su un limite complessivo di spesa di 50.000 euro quando i lavori sono fatti su edifici unifamiliari. L’importo complessivo scende a 40.000 euro per gli edifici più grandi, i condomìni composti fino a otto unità immobiliari e scende a 30.000 euro per quelli più grandi.
Fra le condizioni per ottenere il bonus del 110%, rientrano lavori anche per installare in condominio caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, sistemi fotovoltaici, microcogenerazione. Fra questi intervnti, la detrazioni è prevista per i lavori sulle parti comuni degli edifici per sostituire gli impianti termici con nuovi impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Interventi che però devono garantire un livello di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento europeo (UE n. 811/2013).
Ma ci sono altri lavori che rientrano nell’area 110% e sono la sostituzione della pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o i sistemi geotermici, e tutti i lavori anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. In quest’ultimo tipo di intervento la detrazione massima è prevista anche per i relativi sistemi di accumulo. Ammessi al maxi sconto anche gli impianti di microcogenerazione o sistemi a collettori solari.
Ulteriore agevolazione prevista: per tutte queste tipologie di interventi lo sconto fiscale è riconosciuto anche per le spese sostenute per smaltire o per bonificare l’impianto che è stato sostituito.
Novità anche per il nuovo tetto di spesa a cui si applica il superbonus: la detrazione è calcolata su un limite complessivo di spesa di 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di condomìni composti da due a otto unità immobiliari. Mentre lo stesso tetto scende a 15.000 euro per gli edifici con un numero più alto di unità immobiliari.
Case singole, quando e in che caso si applica la detrazione. Sugli edifici unifamiliari (o plurifamiliari ma in cui ogni unità abitativa abbia una sua autonomia e una possibilità di accesso al suo interno) la maxidetrazione, che va subito detto, è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto che viene sostituito, si può applicare nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Sono compresi anche gli impianti ibridi o geotermici, e sono agevolati anche nel caso di abbinamento per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Nelle singole unità immobiliari dei Comuni montani, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
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