Viaggi aerei saltati, il rebus dei rimborsi
Sicuri solo in caso di cancellazione dei voli

Se le compagnie annullano è più semplice ottenere il reso oppure un credito per un nuovo biglietto. Incertezza per chi non può partire a causa delle limitazioni agli spostamenti disposte per l’emergenza Covid-19.

Zone rosse e zone arancioni, ma soprattutto un’area grigia fatta di indeterminatezza e incertezza. Nell’universo cromatico legato al coronavirus e ai dubbi interpretativi, c’è anche il discorso legato ai rimborsi (eventuali, in molti casi) per le cancellazioni di voli, treni, bus, traghetti e pacchetti turistici dovute all’emergenza Covid-19. Un aspetto certo secondario rispetto alla priorità sanitaria, ma comunque un tema che quantitativamente pesa parecchio anche su Bergamo, soprattutto per il fattore-Orio. Nello scenario in completa evoluzione, al momento si delineano alcune certezze e parecchi dubbi.

Le cancellazioni

Un primo punto fermo. Per i voli cancellati «spontaneamente» dalle compagnie aeree, ottenere il rimborso non presenta particolari problemi, perché i vettori hanno già inviato comunicazione ai passeggeri interessati. Le modalità sono principalmente due: il rimborso «classico», oppure un credito di viaggio da spendere mediamente entro un anno. E chi non s’è visto cancellare il viaggio, ma non può comunque partire perché deve osservare l’esortazione a rimanere a casa? Qui la questione è spinosa.

Il decreto legge del 2 marzo sulle misure economiche dedica un articolo specifico, il 28, al «rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici». In punta di diritto, illustra il decreto, il rimborso scatta per una discreta platea di persone dal profilo chiaro: per chi «è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva» o «la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente», così come per chi è stato ricoverato in ospedale perché positivo al Covid-19, per quanto riguarda i viaggi che ricadono nel periodo appunto di quarantena, permanenza domiciliare o ricovero; per chi aveva programmato la partecipazione a concorsi pubblici o a qualsiasi manifestazione pubblica (anche di carattere culturale, sportiva o religiosa) annullata o rinviata in seguito alle disposizioni del governo; per chi ha comprato, in Italia, un volo con destinazione quei Paesi esteri dove è stato vietato lo sbarco in ragione dell’emergenza-coronavirus. Ma c’è anche un’altra categoria, ed è qui che si gioca la sottigliezza da leguleio: il rimborso scatta anche per i residenti (o domiciliati) nelle «aree interessate dal contagio».

I dubbi interpretativi

Ma quali sono queste aree? Il decreto rimanda agli atti precedenti di Palazzo Chigi, in cui, formalmente, queste «aree» coincidevano con la zona rossa, cioè il Lodigiano e Vo’; è questa l’interpretazione che dà, per esempio, anche Altroconsumo in una guida dettagliatissima pubblicata (e aggiornata ieri) sul proprio sito. Al momento, dunque, l’area della «zona arancione» – in cui Bergamo, la Lombardia e altre 14 province ricadevano da domenica e che in realtà da lunedì è stata estesa a tutta Italia – non sarebbe interessata dal rimborso. In soldoni: chi per una vacanza (dunque non uno spostamento urgente), aveva comprato un volo in partenza domani che non è stato cancellato ma di cui comunque non potrà godere, al momento non ha la certezza del rimborso, ma è invitato – è il parere delle associazioni dei consumatori – a rivolgersi ugualmente ai customer service di compagnie di trasporti e alle agenzie viaggi. Ulteriori novità sono attese nei prossimi giorni.

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