Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 25 Giugno 2018
Saldi estivi, si parte il 7 luglio a Bergamo
Ma il tam tam delle svendite è già iniziato
Tutto pronto per i saldi estivi in Lombardia: per la clientela però il tam tam delle vendite promozionali e riservate è già iniziato.
Tutto pronto per i saldi estivi che in Lombardia e a Bergamo prenderanno il via il 7 luglio fino al 2 settembre: per la clientela però è già iniziato il tam tam di sms delle vendite riservate con sconti fino al 30%. Ci sono poi le svendite online che coincidono con i saldi classici e che iniziano con percentuali di sconto minime per poi aumentare con il passare del tempo.
Sicuramente è utile approfittare di questo periodo per fare un giro prima della data prevista per l’inizio dei saldi per essere sicuri che la merce che si troverà in negozio sia veramente quella di stagione e non un avanzo di magazzino. La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda. Verificare i capi che ci possono interessare, i relativi prezzi e magari provare il capo: occhio al cartellino e alla qualità del prodotto, elementi da considerare quando in sede di saldo, le vetrine millantano prezzi stracciati e sconti esorbitanti, dai quali occorre diffidare. Nel periodo dei saldi occorre prestare molta attenzione alle reali opportunità di risparmio, fare una valutazione del rapporto qualità prezzo e ricordare sempre che la riduzione dei prezzi non comporta una diminuzione di diritti di chi compra.
Com’è «tradizione», in occasioni come questa, Adiconsum Bergamo ha predisposto alcuni consigli, seguendo i quali si potrà evitare di avere brutte sorprese.
- Lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita. I prodotti in saldo devono comunque essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno.
- Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune.
- I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta.
- Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Quando è possibile, sempre meglio provare l’articolo scelto, ricordando che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo. In caso di acquisti regalo è bene accordarsi col negoziante per una eventuale sostituzione.
- Conservare sempre lo scontrino, perché se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto.
- La garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto, occorre quindi non solo conservare gli scontrini ma anche prestare attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al momento opportuno. La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto, sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all’uso per cui era stato acquistato. Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistente già all’atto dell’acquisto, ma il venditore può eventualmente dimostrare il contrario; se invece il difetto si manifesta tra il settimo ed il ventiquattresimo mese può accadere, nei casi dubbi, che al consumatore venga richiesto di dimostrare che non è stata una sua attività a causare il difetto (inversione dell’onere della prova). Il consumatore deve denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA