Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 19 Gennaio 2017
Referendum sul piano sosta
Comune: «Non è ammissibile»
Il Comune di bergamo replica alla Lega Nord che aveva proposto una raccolta firme per un referendum popolare contro il nuovo piano della sosta. Secondo l'articolo 39 dello Statuto «non è ammissibile».
Il Comune replica immediatamente alla proposta di Alberto Ribolla consigliere comunale della Lega Nord che ha annunciato una raccolta firme per proporre un referendum contro il nuovo piano della sosta varato negli scorsi giorni dalla giunta Gori. Secondo l’articolo 65 del Comune di Bergamo , infatti, i referendum su modifiche delle tariffe non sono ammissibili. Ecco il testo dell’articolo :
Art. 65 - Referendum
1. Il sindaco indice il referendum su richiesta del consiglio o della giunta, nelle materie di rispettiva competenza o su richiesta di almeno il 3% dei cittadini elettori in caso di referendum consultivo e di almeno il 5% in caso di referendum abrogativo.
2. Il referendum deve comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale che siano già oggetto di trattazione da parte del Comune; non è ammesso referendum sullo statuto, sulle materie attinenti il bilancio, il rendiconto, i tributi comunali, le tariffe e i corrispettivi dei servizi comunali, il piano regolatore generale e gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, la disciplina del funzionamento degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali, la costituzione di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione pubblica o consorzi, le nomine e gli incarichi, le contrazioni di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, nonché su quelle in cui l’attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali e su quelle che siano già state oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo triennio.
3. Il procedimento del referendum è disciplinato dal regolamento.
4. Il regolamento deve comunque prevedere:
a) che i promotori del referendum non siano inferiori a cento cittadini ovvero a due associazioni repertoriate con non meno di cento iscritti ciascuna;
b) che l’ammissibilità del quesito sia pronunciata da una apposita commissione;
c) che le votazioni per i referendum si tengano entro 12 mesi dalla dichiarazione di validità della richiesta di referendum, salvo diversa delibera del consiglio comunale, in casi di particolare urgenza;
d) che il referendum sia valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto;
e) che il risultato del referendum sia vincolante solo se abrogativo;
f) che l’organo competente debba adottare le proprie determinazioni, a maggioranza dei propri componenti, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito del referendum. Se il provvedimento è adottato dalla giunta comunale, il sindaco deve riferirne al consiglio.
5. L’indizione del referendum non comporta la sospensione dell’adozione di deliberazioni o determinazioni sulla materia oggetto della consultazione.
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