Polizze dormienti, possibilità di rimborso
Cosa sono e come fare per averlo

L’Adiconsum ricorda che fino al 15 settembre, è aperta una «finestra» per le richieste di rimborso: «Tra i documenti un possibile tesoretto».

Le cosiddette “posizioni assicurative dormienti” sono contratti caduti nel dimenticatoio: possono essere polizze sulla vita per le quali i contraenti hanno dimenticato di riscuotere il capitale, entro la scadenza prevista oppure i casi in cui il contraente è deceduto e gli eredi non hanno fatto valere il loro diritto di riscossione nei confronti della compagnia assicurativa.

«Spesso si perdono tra i tanti fogli e documenti che riempiono i cassetti e i faldoni delle spese domestiche. Potrebbero rappresentare un vero e proprio tesoretto inaspettato, e comunque dovuto– dice Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -. Quando il contratto della polizza assicurativa è scaduto e la polizza ha maturato un capitale In base a quanto previsto dalla normativa in materia, spetta all’ impresa di assicurazione o alla banca inviare al titolare un avviso di scadenza. Può però accadere che il cliente non si attivi o che, per vari motivi, non sia rintracciabile. Altro caso molto frequente è il decesso dell’ assicurato, che in genere coincide con il titolare della polizza».

Sono rimborsabili, fino ad un massimo del 50%, le polizze il cui diritto alla riscossione sia maturato successivamente alla data del 1° gennaio 2006 e lo stesso diritto si sia prescritto prima del 1° gennaio 2012.

Se i familiari del cliente o gli altri possibili destinatari non sono stati informati dell’ esistenza della polizza o non sanno della compagnia con la quale è stata sottoscritta solitamente possono verificarsi due situazioni: la prima è che i destinatari non si attivino per richiedere la somma assicurata, non essendo a conoscenza della polizza, la seconda è che la compagnia non sia in grado di avere notizia della morte dell’ assicurato e, quindi, non si metta in moto per procedere alla liquidazione.

I diritti derivanti dalle polizze vita dopo il 20 ottobre 2010 si prescrivono in 10 anni dalla data dell’evento (prima erano due), che sia il decesso dell’assicurato, o la scadenza del contratto.

Oltre tale termine le imprese devono devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la Consap.

Per sapere se un familiare deceduto aveva stipulato una polizza ci sono due strade: rivolgersi al “Servizio ricerca coperture assicurative vita” dell’Ania (Associazione nazionale delle imprese di assicurazione), o rivolgersi all’intermediario assicurativo, alla banca o all’impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni.

Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile telefonare al Contact Center Consumatori dell’Ivass, al numero verde 800 486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

«Dopo i FIR è partita una nuova iniziativa di rimborso per le “Polizze dormienti prescritte» – continua Busi . Grazie ad un ulteriore stanziamento di risorse a valere sul fondo “iniziative a vantaggio dei consumatori” è aperta dal 15 giugno al 15 settembre 2020 una nuova finestra per la presentazione di richieste di rimborso delle cosiddette polizze dormienti prescritte.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato a Consap la gestione delle domande di rimborso delle somme relative “Polizze dormienti” affluite al Fondo. Gli Intermediari sono tenuti al rilascio dell’attestazione”.

Per qualsiasi chiarimento, è possibile rivolgersi a Adiconsum Bergamo per l’assistenza all’invio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA