Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 23 Aprile 2018
Muretti e gazebo, ecco le opere
per cui non serve più un permesso
Sono 58 le opere che saranno considerate in regime di edilizia libera in tutto il Paese: per ripostigli e pergolati non serve alcun titolo abilitativo.
La lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera in tutto il Paese diventa realtà. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 81 del 7 aprile) il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire.
Si attua così l’articolo 1, comma 2 del Dlgs 222 del 2016, che già conteneva una tabella dei vari interventi edilizi, con relativi regimi amministrativi, dall’edilizia libera sino ai permessi di costruire. Già nella tabella del 2016 risultano libere le manutenzioni ordinarie e le pompe di calore, oltre ai manufatti leggeri in strutture ricettive, l’eliminazione di barriere architettoniche, i pannelli fotovoltaici, gli elementi d’arredo.
Concretamente, dal 22 aprile, vengono messe in edilizia libera alcune opere di arredo da giardino oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane; ripostigli per attrezzi; ricoveri per animali; gazebo; pergolati.
Una semplificazione che riguarderà anche le tensostrutture: per installarle servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini.
In generale nella Gazzetta sono elencate 58 tipologie di opere a cui corrispondono 58 tipologie di elementi relative alle seguenti 12 categorie di intervento:
- manutenzione ordinaria (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 1) con 25 principali opere alle quali corrispondono 25 principali elementi;
- pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a-bis) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 2) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
- depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
- eliminazione delle barriere architettoniche (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. b) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 21) con 5 principali opere alle quali corrispondono 5 principali elementi;
- attività di ricerca nel sottosuolo (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. c) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 23) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
- movimenti di terra (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. d) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 24) con 3 principali opere alle quali corrispondono 3 principali elementi;
- serre mobili stagionali (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 25) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
- pavimentazione di aree pertinenziali (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-ter) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 27) con 4 principali opere alle quali corrispondono 4 principali elementi;
- pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quater) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 28) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
- aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quinquies) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 29) con 9 principali opere alle quali corrispondono 9 principali elementi;
- manufatti leggeri in strutture ricettive (d.p.r. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e-bis) previa comunicazione avvio lavori e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 16) con una principale opera alla quale corrisponde un principale elemento;
- opere contingenti temporanee (d.p.r. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. e-quinquies) e d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 26) con 6 principali opere alle quali corrispondono 6 principali elementi,
Con il glossario, in sostanza, si chiariscono i vari tipi di manutenzione ordinaria, precisando tuttavia che restano ferme le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, sul rischio idrogeologico e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare saranno queste ultime a governare l’edilizia libera, con specifici elenchi di opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica (Dpr 11 febbraio 2017 n. 31, allegato A).
Nei centri storici le barriere architettoniche potranno essere eliminate senza alcuna autorizzazione se il dislivello resta nei 60 centimetri e non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica nei centri storici solo se le opere stesse sono invisibili da aree pubbliche. Rimangono problemi per i pannelli fotovoltaici, che sono «edilizia libera» nelle zone non vincolate perché «accettati dalla sensibilità collettiva» (Tar Milano 496/2018), ma nelle zone di pregio ambientale (e nei centri storici) devono comunque rispettare le falde dei tetti.
Resta comunque salva, anche per queste opere, la possibilità di chiedere detrazioni fiscali. Sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale sarà indicata la data di inizio dei lavori, attestando che gli interventi rientrino tra quelli agevolati. A supporto di questo adempimento, serviranno le fatture per provare lo svolgimento dei lavori e i pagamenti effettuati tramite bonifico parlante.
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