Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 27 Giugno 2018
Modifiche unilaterali nella telefonia
Tutto quello che bisogna sapere
Sono in continuo aumento i casi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte degli operatori di telefonia mobile.
Gli operatori utilizzano la clausola «in base all’articolo 70 comma 4 del Decreto Legislativo 259 del 2003» che consente ai gestori di modificare unilateralmente le condizioni tariffarie, prevedendo, però, alcune garanzie di trasparenza tariffaria nei confronti degli utenti. Adiconsum ha chiesto l’abolizione di tale norma per evitare l’abuso continuo che in questi anni ha generato a danno dei consumatori.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aveva approvato alcuni anni fa la delibera n. 519/15/CONS che prevede che gli operatori informino i clienti interessati, con preavviso non inferiore a trenta giorni, delle modifiche alle condizioni contrattuali e del loro diritto, se non accettano le nuove condizioni, di recedere senza penali e senza costi di disattivazione, nonchè della possibilità di passare ad altro operatore.
La volontà di recedere deve essere comunicata, secondo le modalità indicate dall’operatore, entro la data di entrata in vigore delle modifiche. Il recesso ha efficacia a far data dall’entrata in vigore delle modifiche contrattuali, purché la relativa comunicazione pervenga all’operatore prima di tale data, e rende inapplicabili all’utente le nuove condizioni.
Qualora si chieda contestualmente il passaggio ad altro operatore, nel periodo tecnicamente necessario per tale passaggio, si applicheranno le condizioni previgenti alle modifiche.
L’operatore che, per ragioni di natura tecnica, non riesca a impedire l’applicazione delle nuove condizioni contrattuali, secondo la delibera dell’Agcom, dovrà tempestivamente provvedere a stornare o a rimborsare l’utente delle somme in eccesso eventualmente addebitate a causa della modifica contrattuale.
I consumatori che non accettano le nuove condizioni, possono recedere senza penali nè costi di disattivazione.
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