Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 27 Aprile 2016
Il papà diventa «mammo»?
Due giorni a casa per l’arrivo del bebè
Se la tutela previdenziale per le neomamme che lavorano presenta ancora molte disarmonie, non mancano disparità nemmeno per i padri suddivisi tra lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione separata Inps (parasubordinati e liberi professionisti) e autonomi (art. 66 T.U. maternità/paternità).
Detto che ai lavoratori autonomi non spetta nessun congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro al termine del congedo di paternità), a quelli dipendenti spetta nei tre casi previsti (parentale, parentale con adozione/affidamento preadottivo, parentale con affidamento non preadottivo) ed è di sette mesi (limite individuale massimo entro il limite complessivo di 11 mesi) entro 12 anni di vita del figlio, con indennità al 30% nei limiti temporali applicati.
A tutte e tre le categorie di papà lavoratori spetta invece il congedo di paternità, con una differenza: nel caso dei dipendenti o iscritti alla gestione separata, spetta per i periodi non fruiti dalla madre (sia lavoratrice che casalinga), con indennità pari all’80%; nel caso degli autonomi, invece, stessa indennità ma per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice dipendente o autonoma.
L’unico disco rosso ai dipendenti arriva nel momento della richiesta di congedo di paternità con affidamento non preadottivo, che non spetta nemmeno agli iscritti alla gestione separata, mentre va invece agli autonomi per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice dipendente o autonoma per le cause ex art. 28 T.U., con indennità all’80%.
Tornando al congedo parentale, nei casi di affidamento non preadottivo sono fuori da tale spettanza anche le gestioni separate. Ai papà iscritti alla gestione separata spetta invece il congedo parentale adozione/affidamento preadottivo per tre mesi entro un anno dall’ingresso in famiglia del bambino, a condizione che abbia fruito di congedo di paternità. Il caso particolare del congedo di paternità (nascita/adozioni/affidamenti) previsto dalla legge Fornero fino al 2016 prevede per il papà lavoratore dipendente due giorni di permesso entro i cinque mesi dalla nascita del figlio con indennità al 100%. Nessuna spettanza in questo caso per i lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata.
Per quanto riguarda i riposi giornalieri per allattamento (in caso di nascita/adozioni/affidamenti), l’Inps specifica che il padre può richiederli (con indennità al 100%) nei casi in cui la madre sia casalinga oppure lavoratrice ma rinunci al diritto, o iscritta alla gestione separata o lavoratrice autonoma. Tali riposi giornalieri non spettano però né ai padri iscritti alla gestione separata Inps, né agli autonomi. Nel 2015 in Italia circa 346mila soggetti hanno beneficiato di maternità e paternità obbligatori, in calo del 6% rispetto all’anno precedente e del 10% rispetto al 2013.
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