Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 01 Gennaio 2016
I saldi? Tanti li fanno già
Ma quelli ufficiali scattano il 5
Dopo Natale, l’attesa dei commercianti è concentra sul 5 di gennaio, data di avvio dei saldi di fine stagione, anche se sono tantissimi i negozi che fanno già ribassi dopo aver inviato mail, sms e messaggi via Facebook.
«Dal 5 gennaio prendono il via saldi - spiega Malvestiti -. E i dati positivi di dicembre fanno ben sperare i nostri commercianti. Le otto settimane sono occasioni importanti per l’acquisto di articoli più importanti come capospalla, giacconi e abiti da uomo».
Le regole dei saldi
In questi due mesi di saldi cinque sono i principi base da seguire, cinque regole di trasparenza e di correttezza pensate per la tutela della concorrenza e del cliente: cambi, prova capi, pagamenti, tipologia dei prodotti in vendita e indicazione sui prezzi.
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione. Inoltre è previsto l’obbligo di accettazione dei pagamenti tramite bancomat e carte di credito sopra i 30 euro.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo iniziale di vendita e lo sconto in percentuale, è facoltà, ma consigliabile, indicare anche il prezzo di vendita ribassato, mentre è vietato indicare qualsiasi altro prezzo.
Le violazioni alla norma sulle vendite straordinarie saranno punite con sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, secondo la legge regionale 9/2009.
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