Decreto Rilancio, rimborsi e voucher
Tutte le informazioni su viaggi e palestre

Tutte le indicazioni di Adiconsum. Rimborsi per viaggi non effettuati e abbonamenti a palestre non utilizzati, e il tutto per “colpa” del Covid. Il Decreto Rilancio promosso dal Governo negli ultimi giorni contiene alcune informazioni utili per districarsi tra voucher e risarcimenti.

Per i viaggi, innanzitutto, il Decreto stabilisce che la durata dei voucher non sarà più di 1 anno, ma di 18 mesi.

«Ciò significa – spiega Mina Busi, presidente di ADICONSUM Bergamo -che, in caso di recesso della prestazione effettuata entro il 31 luglio 2020 nei casi di sorveglianza sanitaria per coronavirus e non, sia che si tratti di un volo, di un viaggio in treno, in nave, in autobus, per i contratti stipulati dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, quanto pagato verrà restituito, entro 14 giorni dalla data di esercizio del recesso, attraverso un voucher con validità 18 mesi. Nulla si sa invece in merito ai recessi effettuati dopo il 31 luglio 2020».

La legge Rilancio ha mantenuto, al comma 3-bis, il fatto che il consumatore non possa rifiutarsi di accettare il voucher, se il recesso è esercitato entro il 31 luglio 2020. È data la possibilità di utilizzare il voucher anche per servizi erogati da un altro operatore dello stesso gruppo societario.

La durata dei voucher è di 18 mesi anche per quelli emessi prima della legge. Nel caso il voucher dei 18 mesi non venga utilizzato né per usufruire né per prenotare dei servizi, entro 14 giorni dalla scadenza, il vettore è tenuto a corrispondere al consumatore il rimborso dell’importo versato.

«Solo per i voucher emessi in relazione al trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso può essere richiesto allo scadere del 12mo mese dall’emissione ed il vettore sarà tenuto a corrisponderlo entro 14 giorni dalla richiesta. Sarà quindi il consumatore a doversi attivare per richiederlo».

Per le palestre, invece, il decreto prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, chi ha acquistato un abbonamento anche di durata uguale o superiore a un mese, può presentare istanza di rimborso di quanto già versato nel periodo di sospensione della prestazione, allegando il titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dovrà rispondere, ma “in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher  di pari valore (senza pretendere in cambio il rinnovo dell’abbonamento) incondizionatamente utilizzabile presso la struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva».

«Con quel “in alternativa” – conclude Busi -è chiaro che difficilmente il gestore provvederà alla restituzione in denaro del corrispettivo versato, optando invece per l’emissione di un voucher».

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