Cronaca / Bergamo Città
Domenica 01 Marzo 2020
Coronavirus, ecco cosa dice il decreto
Chiusure e aperture di questa settimana
Le disposizioni del presente decreto dei Ministri producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.
Il decreto è stato pubblicato e qui sono riassunte tutte le informazioni utili per la cittadinanza bergamasca.Anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha spiegato tutti i passaggi sottolineando che i tifosi dell’Atalanta non potranno fare trasferte questa settimana per la serie A. Sulle scuole ha sottolineato che il personale Ata, i docenti e il personale scolastico potranno entrare nelle scuole, così come il primo cittadino ha dato un elemento in più sulle biblioteche: «L’indicazione è che possano riaprire per il momento solo per il prestito e lunedì ci sarà una riunione e si deciderà biblioteca per biblioteca se sarà possibile la consultazione individuale». Infine sui mercati: «Sempre solo generi alimentari nei grandi mercati, come quello dello stadio o di via Spino, mentre si svolgeranno normalmente durante la settimana i mercati rionali, come quello di piazzale Alpini». Infine limitazioni delle visite in ospedale (una sola visita al giorno per paziente) e nessun visita per tutta la settimana per gli anziani ospiti nelle Rsa.
Ecco le specifiche del decreto per la zona della Bergamasca
- Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli della «zona rossa». È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
- È consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- Sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- Sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.542, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
- Svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- Apertura delle attività commerciali diverse da quelle citate nel paragrafo precedente, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Nella provincia bergamasca è prevista anche la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.
Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:
- Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:
-la possibilità che la modalità di «lavoro agile» sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
-la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
-l’obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;
-la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
-lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria; -la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell’esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria;
-l’idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.
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