Canone Rai, la guerra dei numeri
Dopo gli errori scattano i rimborsi

«Solo la metà degli italiani ha pagato il canone». «No, il 90% ha saldato regolarmente». È guerra di numeri sul nuovo canone Rai addebitato in bolletta.

Secondo ItaliaOggi il primo mese della rivoluzione targata Renzi è stato un flop, ma Enel e il ministero dello Sviluppo economico si sono affrettati a smentire». «I numeri al momento parziali che ci ha fornito Enel, di gran lunga il maggior operatore del mercato elettrico – si legge in una nota del Mise -, smentiscono completamente quanto scritto dal quotidiano che cita come fonte presunti “esperti”. «il mancato pagamento delle bollette Enel di luglio (quindi non solo della quota canone) si aggira attorno al 10 per cento, comprensivo della morosità fisiologica e di quella stagionale (periodo estivo) e dell’eventuale non pagamento del canone Rai, per esempio per possibili errori di fatturazione o da parte di coloro che avevano dimenticato di fare richiesta di esenzione. Altri operatori elettrici forniscono percentuali di mancato pagamento delle bollette anche sensibilmente inferiori al 10 per cento. Solo a fine settembre l’Agenzia delle Entrate riceverà dalle compagnie elettriche i numeri ufficiali relativi al pagamento del canone tv nei primi due mesi e potrà fare un primo consuntivo attendibile dell’operazione: sarà nostra cura renderne immediatamente conto». Il trucchetto per non pagarlo sembra essere molto semplice, ma vale solo per chi non ha l’addebito sul conto corrente: basta compilare il bollettino con la somma dovuta per la bolletta elettrica e non la rata del canone. Semplice, perfino troppo. C’è però chi davvero non deve pagarlo, come tutti coloro che non possiedono un apparecchio televisivo, oppure i proprietari di un secondo immobile e gli over 75 che possiedono un reddito che, unito a quello del coniuge, non sia superiore ai 6.713,98 euro all’anno.

Dal 15 settembre sarà possibile richiedere il rimborso del canone Rai addebitato erroneamente nella bolletta. L’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un modulo.

Ecco le istruzioni per compilarlo:

Nella sezione «Dati del dichiarante» vanno indicati i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e l’indirizzo mail del soggetto che richiede il rimborso.

La richiesta di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione alle utenze elettriche intestate a un soggetto deceduto. Se il rimborso è richiesto da un erede, nella relativa sezione vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto deceduto.

Presentazione telematica

Il riquadro relativo alla presentazione telematica va compilato e firmato soltanto se la richiesta di rimborso è trasmessa tramite un intermediario abilitato, che dovrà a sua volta inserire il proprio codice fiscale e la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere il modello.

Richiesta di rimborso

C’è poi il riquadro relativo alla richiesta di rimborso vera e propria: in questo riquadro vanno indicati:

• l’anno d’imposta cui si riferisce il canone tv (che non può essere il 2015 o un altro anno precedente, ma solo il 2016);

• l’importo totale del rimborso richiesto;

• il codice del Pod (punto di prelievo – informazione presente nella fattura/bolletta). Se il codice Pod è lo stesso per tutte le fatture è sufficiente indicarlo solo nella prima riga;

• il numero identificativo delle fatture/bollette in cui è stato addebitato il canone di cui si richiede il rimborso;

• l’importo del canone di cui si richiede il rimborso per ciascuna fattura.

L’importo totale richiesto deve coincidere con la somma degli importi del canone richiesti a rimborso per ciascuna fattura.

La motivazione

Nel modello il contribuente deve specificare il motivo della richiesta di rimborso del canone pagato ma non dovuto, indicando nella richiesta uno di questi codici:

1 :se il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è un cittadino ultra 75enne con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro e ha presentato la dichiarazione sostitutiva;

2: se il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) e ha presentato la dichiarazione sostitutiva;

3: se il richiedente ha pagato il canone con addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito (per esempio mediante addebito sulla pensione);

4: se il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica. In questo caso bisogna indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone;

5: se il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi.

Il modulo presenta anche uno spazio in cui il contribuente può spiegare in breve la sua situazione e il motivo per cui si richiede il rimborso del canone di abbonamento.

Come presentare la domanda

La richiesta di rimborso va inviata per via telematica oppure per posta con una raccomandata indirizzata a: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti Tv - Casella postale 22 – 10121 Torino.

Nel caso in cui il contribuente scegliesse di inviare il modulo per posta nella busta va inserita anche una copia di un documento di riconoscimento.

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