Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 20 Marzo 2017
Bollette gas e luce, tanti ritardatari
Cosa si rischia pagando dopo la scadenza
A chiunque sarà capitato, almeno una volta nella vita, di pagare in ritardo la bolletta del gas o della luce, temendo per questo la sospensione della fornitura. Ma cosa si rischia se si oltrepassa la scadenza della fattura e quanto costa pagare una bolletta in ritardo?
Se un cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%.
Se, per esempio, il tasso di riferimento è al 2%, spiega l’Autorità sul proprio sito web, il tasso di mora che può essere applicato ai clienti morosi sarà del 5,5% annuo. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l’invio del sollecito. Se il cliente è un buon pagatore (cioè ha pagato le bollette entro la scadenza nell’ultimo biennio), per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale.
Se un cliente con un contratto nel mercato libero paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previste dal contratto. Se il cliente non paga entro la scadenza indicata sulla bolletta, il venditore, per poter eventualmente sospendere la fornitura, deve costituirlo in mora, inviandogli, all’indirizzo corretto, una raccomandata (non è necessario l’avviso di ritorno) o una Pec che specifichi il termine ultimo di pagamento della bolletta non pagata. Deve essere indicata anche la data da cui il termine è calcolato, specificando se tale data sia quella di emissione della raccomandata o la data del suo invio.
Il termine ultimo non può essere inferiore a 20 giorni solari, se è calcolato dall’emissione della raccomandata da parte del venditore (ossia quando il venditore non può documentare la data di invio); inferiore a 15 giorni solari, se è calcolato dall’invio della raccomandata da parte del venditore; inferiore a 10 giorni solari, se è calcolato dalla ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite Pec.
La comunicazione inviata con raccomandata o Pec dovrà indicare le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento (telefono, fax ecc.); il termine oltre il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura; l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile.
Se, per esempio, il contratto prevede una potenza massima di 3,3 kW, essa verrà ridotta a 495 W, consentendo così un uso, sia pure minimo, di alcune apparecchiature elettriche. Se il cliente continua a non pagare, dopo 15 giorni di riduzione della potenza la fornitura verrà sospesa. La comunicazione deve contenere anche i casi in cui il cliente ha diritto all’indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati e l’indicazione dell’eventuale futuro ricorso al sistema indennitario (Cmor, che consiste in un indennizzo applicato nella bolletta del nuovo venditore) nel caso in cui persista la morosità e il cliente cambi venditore.
Quando viene sospesa la fornitura? Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il venditore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora. La fornitura non può mai essere sospesa, nemmeno per morosità, ai clienti, definiti «non disalimentabili» (per esempio i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita) e ad altri clienti per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall’impresa distributrice, non è stata prevista da parte della stessa impresa la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi.
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