Trasporto aereo:ruota bucata in pista non implica rimborso

BRUXELLES - Un ruota bucata in pista durante l'atterraggio, per colpa di una vite dimenticata per errore dai servizi dell'aeroporto, non dà il diritto al rimborso per il ritardo del volo, in quanto costituisce una 'circostanza eccezionale'. La compagnia aerea, però, deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ridurre il ritardo causato dall'incidente di cui non era responsabile, altrimenti - ma solo in questo caso - scatta il rimborso. E' quanto ha stabilito la Corte Ue in una sentenza relativa al caso di un passeggero che aveva chiesto il rimborso a Germanwings per un ritardo nel volo Dublino-Duesseldorf di 3 ore e 28 minuti. I giudici di Lussemburgo, infatti, ritengono che "il guasto di uno pneumatico causato esclusivamente dalla collisione con un oggetto estraneo presente sulla pista dell'aeroporto non possa essere considerato come inerente, per la sua natura o per la sua origine, al normale esercizio dell'attività del vettore aereo interessato. Inoltre, detta circostanza sfugge al suo effettivo controllo. Essa costituisce, dunque, una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei". Allo stesso tempo, però, "per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione" ai passeggeri, "il vettore aereo ha altresì l'onere di dimostrare di essersi avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che la sostituzione dello pneumatico danneggiato da un oggetto estraneo presente sulla pista di un aeroporto comportasse il ritardo prolungato del volo in questione". Le compagnie aeree, infatti, "possono disporre di contratti per la sostituzione di pneumatici che garantiscono loro un trattamento prioritario".

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