Mafia: scambio voti, da 2 a 8 anni

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Adottato all'unanimita' incommissione Giustizia alla Camera il testo base della legge permodificare l'articolo 416-ter del codice penale sullo scambioelettorale politico-mafioso. Il testo prevede che ''chiunquechiede o accetta la promessa di procacciamento di voti'' con lemodalita' dell'associazione di tipo mafioso, ''in cambio dellapromessa o dell'erogazione di denaro o altra utilita' e' punitocon la reclusione da 2 a 8 anni''.

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