BRUXELLES - La Banca centrale europea non deve un risarcimento da 880 milioni di euro agli ex azionisti di riferimento di Banca Carige, la famiglia Malacalza. Lo ha deciso la Corte Ue pronunciandosi sull'azione giudiziaria presentata da Malacalza Investimenti e Vittorio Malacalza. Il ricorso era incentrato sulle azioni od omissioni della vigilanza Bce su Carige a partire dal 2014 e sull'amministrazione straordinaria a inizio 2019 della banca (oggi in Bper). Dopo un investimento cumulato per ben oltre mezzo miliardo i Malacalza avevano il 27,5% della banca a fine 2018.
Secondo il Tribunale a Lussemburgo nessuno degli illeciti contestati alla Bce nell'ambito della sua vigilanza su Banca Carige può far sorgere una responsabilità extracontrattuale dell'Unione. La Corte ricorda che secondo i Malacalza le azioni dell'istituto centrale su Carige sarebbero state contrarie ai doveri connessi alle funzioni di vigilanza, in particolare ai principi di tutela della proprietà, proporzionalità, buon andamento dell'amministrazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, buona fede e tutela del legittimo affidamento.
Nella sentenza la Corte sottolinea che per accertare una responsabilità extracontrattuale dell'Unione, individui e imprese devono dimostrare che tre condizioni sono cumulativamente soddisfatte: l'illiceità del comportamento imputabile all'istituzione o ai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento denunciato e il danno lamentato.
Rispetto alla illiceità del comportamento tale condizione è soddisfatta quando il comportamento contestato implica una norma giuridica preordinata a conferire diritti agli individui e alle imprese e quando la violazione contestata all'istituzione è sufficientemente qualificata. Al riguardo, secondo il Tribunale, la Malacalza Investimenti e Vittorio Malacalza dovrebbero dimostrare, per risultare vittoriosi, che Bce abbia violato in modo grave e manifesto, abusando del suo potere discrezionale, una norma di diritto dell'Unione che conferisce loro diritti. Per il giudice tale primo requisito non è stato soddisfatto e ha quindi respinto il ricorso senza valutare le altre due condizioni per l'accertamento di una responsabilità extracontrattuale dell'Unione.
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