Quotidiano Energia - Per potere usufruire degli incentivi maggiorati agli impianti fotovoltaici integrati su serre agricole è necessario che “tutte le serre fotovoltaiche, o la maggior parte di esse, siano dedicate alla coltivazione agricola”.
È quanto ha sancito il Consiglio di Stato, ribaltando l’orientamento del Tar Lazio .
In particolare, il CdS ha accolto il ricorso del Gse relativamente a due impianti di Milis Energy Società Agricola, per lo meno per quanto riguarda il periodo successivo al 30 maggio 2014 (per il 2011/2014 è stata confermata la validità di una precedente sentenza dello stesso Consiglio).
Per i giudici di appello il convincimento del Tribunale per cui “le norme regolamentari non includono, quale requisito per l’ammissione e il mantenimento dell’incentivo, che l’intera superficie delle serre sia adibita a coltivazione, ma solo che l’attività di coltivazione permanga per tutto il periodo degli incentivi”, non trova riscontro nella definizione delle serre fotovoltaiche, “poiché la circostanza che le serre siano dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura implica che il terreno coperto dallo stesso manufatto sia dedicato appunto alla coltivazione”.
Inoltre, il CdS reputa “contraddittorio ritenere che non costituisca requisito per l’ammissione alla tariffa incentivante che ‘l’intera superficie delle serre sia adibita a coltivazione’ e, nello stesso tempo, considerare necessario che ‘l’attività di coltivazione permanga per tutto il periodo degli incentivi’, dato che l’attività in questione si svolge nelle serre, riguardandone quindi l’intera superficie o comunque, ragionevolmente, la gran parte di essa”.
Il Consiglio rimarca che in base all’art. 20 comma 5 del DM 6 agosto 2008 (Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007) le serre devono essere “dedicate” alla coltivazione (quindi “ogni serra di ciascun impianto”).
Ne consegue “l’indeterminatezza del dato quantitativo minimo in base al quale potrebbe ritenersi sussistente un’attività di coltivazione”. Una tale indeterminatezza, “oltre a porsi in contraddizione con il requisito funzionale”, pare “irragionevole”: ne conseguirebbe infatti che “impianti di estensione di circa 35 mila mq come quelli in questione fruirebbero, come evidenziato dal Gse, della tariffa incentivante per l’energia prodotta da tutte le serre, pur essendo dedicata alla coltivazione solo una minima parte di esse”.
La condizione normativa “dell’essere ogni serra permanentemente dedicata alla coltivazione”, prosegue la sentenza, comporta che Milis Energy “avrebbe dovuto dare in giudizio la dimostrazione dello svolgimento dell’attività di coltivazione sull’intera superficie di ogni serra, durante tutto il periodo dell’incentivazione successivo al 30 maggio 2014”.
Ma, “deve ritenersi non dimostrato che tutte le serre fotovoltaiche, o la maggior parte di esse, fossero dedicate alla coltivazione agricola ‘per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante’, come richiesto dalla disciplina di riferimento”, conclude il CdS.
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