Quotidiano Energia - Colpo di scena nella querelle alla giustizia amministrativa sugli extraprofitti Fer.
Ancora prima della pubblicazione delle motivazioni con cui il Tar Milano ha dato seguito al ricorso degli operatori, è arrivata oggi la decisione del CdS che accoglie la sospensiva chiesta dall’Arera ridando vigore alla delibera 266/2022 che ha attuato l’articolo 15-bis del DL Sostegni ter. Fino al pronunciamento sul merito, quindi, i produttori rinnovabili dovranno effettuare i versamenti richiesti.
Il Consiglio sottolinea che la funzione affidata all’Autorità di disciplinare le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni la rende partecipe “della cura dell’interesse pubblico perseguito dal legislatore e ne giustifica l’interesse alla sospensione dell’esecutività del dispositivo”.
Inoltre, prosegue l’ordinanza, “sebbene l’art. 15-bis cit. non preveda più che i proventi derivanti dalla sua applicazione siano destinati a un fondo apposito istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, bensì versati dal Gse all’entrata del bilancio dello Stato per restare acquisiti all’erario, costituisce obiettivo riconosciuto e sancito nei considerando del regolamento europeo n. 1854 del 2022 che negli Stati membri il ricorso a un tetto sui ricavi di mercato sia strumento per generare entrate statali per finanziare misure a sostegno dei consumatori, nell’ambito di un insieme complesso di misure interdipendenti”.
Trattandosi poi di una misura temporanea, destinata a operare soltanto fino al 30 giugno 2023, “la mancata sospensione, nelle more, dell’esecutività del dispositivo impugnato finirebbe per vanificarne l’applicazione e quindi la finalità sopra vista, dato che il rinnovo del procedimento non potrebbe ragionevolmente prescindere dalla conoscenza delle motivazioni dell’annullamento, non ancora pubblicate, e quindi interverrebbe con ulteriore ritardo”.
Infine, conclude il CdS, “non risulta comprovato che lo specifico prelievo a carico della parte appellata sia così oneroso da comprometterne la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio, mentre il recupero delle somme sarà comunque possibile ove la decisione di primo grado dovesse trovare conferma in appello”.
Tesi peraltro simile a quella sostenuta dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto: “A fronte del perseguimento di un obiettivo di utilità sociale, la misura in questione non incide sulla stabilità economica dei soggetti destinatari, né sull'equa remunerazione degli investimenti da questi effettuati, e pertanto non rappresenta un deterrente per gli investimenti né pregiudica i predefiniti obiettivi in termini di decarbonizzazione”, ha sottolineato lunedì rispondendo alla Camera a un’interrogazione presentata da Emma Pavanelli (M5S).
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