Il Bari chiede i danni a Masiello
«Ha contribuito al fallimento»

La curatela del fallimento dell’As Bari è pronta a chiamarlo a risarcire i danni che ha causato alla società biancorossa con il calcioscommesse. E sono danni miliardari.

Lo rivela la Gazzetta del Mezzogiorno in un articolo di Giovanni Longo e Massimiliano Scagliarini. «Per quella goffa autorete con cui vendette il derby e l’onore, Andrea Masiello incassò 50mila euro. Per le otto partite che ha complessivamente ammesso di aver truccato, ha patteggiato un anno e 11 mesi per frode sportiva, il massimo possibile per non fare nemmeno un giorno di galera. Scontati i 2 anni e 5 mesi di squalifica sportiva, oggi l’ex difensore biancorosso è tornato al calcio giocato con la maglia dell’Atalanta. Ma presto dovrà ripresentarsi in un’aula di giustizia: la curatela del fallimento dell’As Bari è pronta a chiamarlo a risarcire i danni che ha causato alla società biancorossa con il calcioscommesse. E sono danni miliardari».

«I curatori del fallimento, Marcello Danisi e Gianvito Giannelli, hanno infatti ottenuto il parere positivo del comitato dei creditori all’azione di responsabilità nei confronti dell’ex biancorosso. Ed è la prima volta assoluta che, in Italia, un giocatore viene ritenuto corresponsabile del fallimento di una società di calcio».

«Il vecchio Bari targato Matarrese è scomparso lasciando un buco da 31 milioni. E, secondo i curatori, Masiello ha contribuito per almeno quattro milioni. Il perché è presto spiegato. Il 30 luglio 2011, il calciatore è stato ceduto in comproprietà all’Atalanta per 7 milioni di euro. Il 2 aprile 2012, quando Masiello è finito in galera con l’accusa di aver venduto il derby con il Lecce, il Bari aveva in bilancio i 3,5 milioni pari a metà del valore del suo cartellino. Ma, a quel punto, il cartellino era carta straccia: «Dopo l’ordinanza cautelare - annotano i curatori - non si è registrato più alcun interesse all’acquisizione del contratto», tanto che la società «è stata pertanto costretta a svalutare integralmente il valore della predetta compartecipazione»

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