Atalanta, test antidoping a sorpresa: Palomino positivo al Clostebol

Il caso Il giocatore argentino è stato sospeso in via cautelativa. Il comunicato della società nerazzurra.

Un positivo in Serie A prima ancora che cominci il campionato, l’argentino dell’Atalanta Josè Luis Palomino ha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia. La sostanza trovata sarebbe il Clostebol Metabolita. Il Tribunale nazionale antidoping ha sospeso Palomino su istanza della Procura di Nado Italia.

Nella serata di martedì è arrivato anche il comunicato della società nerazzurra: «Atalanta BC comunica che in data odierna è stata notificata, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, la sospensione cautelare dell’atleta Josè Luis Palomino.Il Club comunica che, in attesa di valutare i prossimi passaggi procedurali, la segnalazione della Procura Nazionale Antidoping riguarda la sostanza “Clostebol Metabolita”».

La sospensione in via cautelare dell’atleta è avvenuta per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2.

Ecco che cosa dicono testualmente gli articoli 2.1 e 2.2 del codice sportivo antidoping:

- Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta:

2.1.1 È responsabilità personale dell’Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita. Gli Atleti sono responsabili di qualsiasi o dei suoi metaboliti o markers siano riscontrati nei propri campioni biologici. Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della violazione dell’articolo 2.1 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta.

2.1.2 Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell’articolo 2.1: presenza nel campione biologico A dell’Atleta di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, nel caso in cui l’Atleta rinunci alle analisi del campione biologico B e quest’ultimo non venga analizzato; o, nel caso in cui il campione biologico B venga analizzato e l’analisi confermi la presenza nel campione biologico B di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, riscontrati nel campione biologico A dell’Atleta; o, nel caso in cui i campioni biologici A o B siano suddivisi in due parti e l’analisi eseguita sulla parte di campione biologico suddiviso confermi la presenza della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers riscontrati nella prima parte del campione biologico frazionato o l’Atleta abbia rinunciato alle analisi di conferma.

2.1.3 Ad eccezione di quelle sostanze per le quali è specificamente indicato un limite di decisione sulla Lista WADA o su un Documento Tecnico WADA costituisce violazione della normativa antidoping la presenza nel campione biologico dell’Atleta di qualsiasi quantità di una sostanza proibita e dei suoi metaboliti o markers.

2.1.4 In deroga alla norma generale di cui all’articolo 2.1, la Lista WADA, gli Standard Internazionali, o i Documenti Tecnici WADA possono definire specifici criteri per la valutazione o l’esito di alcune sostanze proibite.

2.2 Uso o Tentato Uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti

2.2.1 È responsabilità personale dell’Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita o di non ricorrere ad alcun metodo proibito. Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della violazione di cui all’articolo 2.2 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta.

2.2.2 Il successo o il fallimento dell’Uso o del Tentato Uso di una sostanza non rilevano. È sufficiente essersi impegnati ai fini dell’Uso o del Tentato Uso di una sostanza proibita o del metodo proibito.

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