Sport / Bergamo Città
Mercoledì 09 Maggio 2012
Calcioscommesse: deferiti
Cristiano Doni e l'Atalanta
C'è il nome di Cristiano Doni. C'è, ancora una volta purtroppo, l'Atalanta. È stato pubblicato l'elenco dei destinatari dei provvedimenti della Procura di Cremona. Tre i match sotto la lente della giustizia sportiva: Ascoli-Atalanta (12/03/2011), Atalanta-Piacenza (19 marzo 2011), Padova-Atalanta (26/03/2011).
C'è il nome di Cristiano Doni. C'è, ancora una volta purtroppo, l'Atalanta. È stato pubblicato l'elenco dei destinatari dei provvedimenti della Procura di Cremona. Tre i match sotto la lente della giustizia sportiva: Ascoli-Atalanta (12/03/2011), Atalanta-Piacenza (19 marzo 2011), Padova-Atalanta (26/03/2011).
Dopo l'elenco delle persone e delle società destinatarie di un provvedimento di deferimento, reso noto in un primo tempo, sul sito della Figc sono state pubblicate anche le motivazioni.
Il comunicato ufficiale della Figc
«Nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse nel calcio relativa al primo filone di indagini della Procura della Repubblica di Cremona, la Procura federale ha deferito alla Commissione Disciplinare 22 Società, 61 persone fisiche tra cui 52 calciatori in attività al momento delle rispettive contestazioni; 2 calciatori in attività al momento delle rispettive contestazioni; 4 dirigenti o collaboratori di Società; 3 iscritti all'Albo dei tecnici, di cui 2 in attività al momento delle rispettive contestazioni».
Per quanto riguarda Doni e l'Atalanta
ASCOLI - ATALANTA del 12/03/2011 – s.s. 2010/2011, campionato di serie B.
I deferiti sono: «DONI Cristiano, all'epoca dei fatti calciatore della società ATALANTA, attualmente sospeso dall'attività agonistica; per la violazione dell'art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ASCOLI - ATALANTA del 12/03/2011, acquisito consapevolezza dell'esistenza di una attività finalizzata a realizzare l'alterazione del regolare svolgimento e del risultato finale della gara in questione, avendo ricevuto in tal senso circostanziate notizie e precise indicazioni, dall'amico Nicola SANTONI, all'epoca del fatto preparatore dei portieri della società Ravenna, riguardanti, in particolare la disponibilità di alcuni giocatori dell'Ascoli, tra i quali Vittorio MICOLUCCI, ad accomodare il risultato della gara in questione.
La società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, per l'addebito mosso al proprio tesserato all'epoca dei fatti sopra indicato, calciatore Cristiano DONI».
Sempre in chiave nerazzura, sotto la lente c'è anche :
«ATALANTA-PIACENZA del 19 marzo 2011»
in questo caso i deferiti sono: «CASSANO Mario, RICKLER Cesare e CONTEH Kewullay, all'epoca dei fatti calciatori della società PIACENZA F.C., nonché di COSSATO Federico, all'epoca del fatto calciatore tesserato per la U.S. AVESA U.H.S., per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara ATALANTA - PIACENZA del 19/03/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita ATALANTA-PIACENZA del 19.3.11, prendendo i suddetti CASSANO, RICKLER e CONTEH contatti diretti con il COSSATO ed altri soggetti non tesserato e accettando da questi l'offerta di ingenti somme di denaro al fine di compiere gli atti a ciò finalizzati, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; fra l'altro, il CASSANO prospettando al DONI una condotta finalizzata a favorire la realizzazione di una rete. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità di illeciti commessi con esclusione della posizione di Cossato».
e ancora:
«PADOVA - ATALANTA del 26/03/2011 – s.s. 2010/2011»
qui i deferiti sono: «DONI Cristiano, all'epoca dei fatti calciatore della società ATALANTA, attualmente sospeso dall'attività agonistica; SANTONI Nicola, iscritto all'albo dei tecnici e, all'epoca dei fatti, tesserato per la società RAVENNA, attualmente sospeso dall'attività agonistica; per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara PADOVA - ATALANTA del 26/03/2011, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all'ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento o, allo stato, non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in particolare prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi;
DONI Cristiano, anche per violazione del divieto di cui all'art. 6, comma 1, del CGS, per avere effettuato una scommessa, in riferimento alla gara in questione 36 tra Padova ed Atalanta del 26 marzo 2011 ed avente ad oggetto il risultato di parità della stessa, sia pure per interposta persona, per un importo pari a 10.000,00 euro.
La società ATALANTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, ed all'art. 7, commi 4 e 6 del C.G.S., per gli addebiti mossi al proprio tesserato all'epoca dei fatti sopra indicato, calciatore Cristiano DONI. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione del risultato della gara e della pluralità di illeciti commessi».
Nell'allegato persona per persona e società per società tutte le motivazioni
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