Atalanta e Doni condannati
Ecco le motivazioni della Figc

Sono arrivate le motivazioni della condanna di Doni e dell'Atalanta e dell'assoluzione di Manfredini. Erano settimane che si aspettavano dalla Corte di giustizia federale della Figc. Scarica il pdf allegato con le motivazioni integrali.

Sono arrivate le motivazioni della condanna di Doni e dell'Atalanta e dell'assoluzione di Manfredini. Erano settimane che si aspettavano dalla Corte di giustizia federale della Figc. Scarica il pdf allegato con le motivazioni integrali.

Secondo il documento e le motivazioni dettagliate, «particolarmente grave e qualificato il comportamento dei tesserati della società orobica, in particolare del calciatore Doni, relativamente alla partita Atalanta/Piacenza del 19 marzo 2011». Nello specifico poi, per quanto riguarda la posizione di Cristiano Doni, «il nominativo del giocatore ricorre frequentemente nelle indagini effettuate dalla Procura Federale, ed in particolare con riguardo alle sue abituali frequentazioni con soggetti coinvolti nel presente giudizio. Le indagini della Procura Federale riportano senza incertezze e senza possibilità di equivoci i collegamenti del Doni con Erodiani, Parlato e Gervasoni. E l'oggetto dell'intesa è facilmente individuabile, dalle intercettazioni telefoniche, nella partita ricordata; ed ancora, non può seriamente escludersi l'interessamento del Doni in tale intesa».

Relativamente alla valutazione del comportamento del calciatore Thomas Manfredini la Corte ritiene, invece, di «non poter condividere l'apprezzamento della Commissione Disciplinare. Ed in realtà l'episodio accaduto in coincidenza con la partita Ascoli/Atalanta del 12 marzo 2011 e del quale si sarebbe reso protagonista il Manfredini non sembra tale da configurare, con sufficiente grado di certezza, un illecito».
Queste le motivazioni: «In primo luogo non va sottovalutato che in sede istruttoria non è stato acquisito alcun valido elemento che direttamente coinvolgeva il Manfredini: costui infatti è stato chiamato in causa indirettamente solo attraverso una intercettazione di un colloquio telefonico tra Micolucci e Pirani; costoro facevano riferimento a Manfredini, ma riportando un fatto (afferente al Manfredini) non idoneo di per sé a costituire illecito».
«In secondo luogo - si legge nel documento - il Micolucci sia in sede di istruttoria penale che dinanzi la Procura Federale ha ribadito soltanto che il Manfredini avrebbe manifestato in sede di pre-partita la convenienza di un pareggio tra le squadre in campo. In definitiva, la Corte di Giustizia Federale non ritiene che l'unico episodio nel quale sarebbe stato coinvolto il Manfredini possa costituire da un punto di vista oggettivo e soggettivo, sintomatica intesa in ordine ad un prossimo futuro comportamento da attuare di lì a poco».

Infine, per quanto concerne la responsabilità oggettiva dell'Atalanta la Figc si rifà alla «gravità del comportamento del calciatore Doni», tale da convincere, «operando le opportune compensazioni, circa la congruità della misura della sanzione inflitta in primo grado». Da qui la Corte di Giustizia federale respinge il ricorso di Cristiano Doni e dell'Atalanta, e accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Thomas Manfredini, prosciogliendolo.

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