Il referendum
senza quorum

Il 4 dicembre, in un modo o nell’altro, avrà fine, per quanto forse solo provvisoria, questa estenuante vicenda della riforma costituzionale. E avrà una fine qualunque sarà l’affluenza alle urne, perché, come molti ormai hanno capito, questo referendum costituzionale non ha un quorum necessario di partecipazione. Esso cioè produrrà i suoi effetti qualunque sia la percentuale dei cittadini votanti.

Mentre infatti l’art. 75 della Costituzione richiede per la validità del referendum abrogativo che vi abbia partecipato la maggioranza degli elettori, per il referendum costituzionale l’art. 138 non contiene un’analoga richiesta e, anzi, l’art. 22 della legge attuativa, la l. n. 352/1970, esplicitamente prevede che per l’esito del referendum costituzionale si faccia un mero confronto tra la somma dei voti validi favorevoli e quella dei voti validi contrari. Schede bianche e schede nulle dunque non porteranno consenso né al «sì», né al «no». E chi deciderà di astenersi semplicemente lascerà che siano gli altri a determinare l’esito del voto.

Questo va tenuto presente soprattutto da quanti, non senza qualche ragione, lamentano la difficoltà di prendere una posizione univoca rispetto a cambiamenti così eterogenei ed estesi della Costituzione. Agli elettori verrà dunque consegnata l’ormai famosa scheda che, in verità, ai sensi dell’art. 16 della legge 352, avrebbe dovuto riportare semplicemente l’indicazione degli articoli soggetti a revisione e ciò che questi concernono. Il quesito predisposto appare quindi non pienamente rispondente alle indicazioni provenienti dalla legge, poiché selettivo, con possibile effetto orientativo dei contenuti e dei significati della riforma proposta.

Ma torniamo all’assenza di quorum di partecipazione. Nei miei molteplici incontri sul referendum mi sono imbattuto, in molti casi, in incomprensione e critica rispetto a questa scelta della Costituzione. Alcuni ritengono incomprensibile o illogico che la Costituzione pretenda un quorum di validità per il referendum abrogativo, che ha un effetto più modesto sull’efficacia di una legge ordinaria, e non per il referendum costituzionale, che decide sull’entrata in vigore o meno di una riforma costituzionale. Io invece ritengo che, ancora una volta, la Costituzione operi una scelta non scontata, ma saggia. Per comprenderne il senso, occorre partire dal dato per cui si può richiedere (da parte di 500.000 elettori o di 5 consigli regionali o di 1/5 dei membri di una Camera) il referendum costituzionale solo quando la revisione abbia ottenuto, in entrambe le Camere del Parlamento, la maggioranza assoluta dei consensi, ma, in almeno una Camera, non quella più larga dei 2/3. Insomma, la Costituzione introduce questo referendum come possibile rimedio a un difetto di consenso e di mediazione sui cambiamenti costituzionali, manifestando così un evidente – e del tutto logico – favore per riforme ampiamente condivise.

E, sia concesso ricordarlo, la riforma Renzi-Boschi raggiunge maggioranze di poco superiori a quella assoluta, solo grazie all’aiutino della legge elettorale Porcellum dichiarata incostituzionale proprio per le distorsioni prodotte sulla rappresentanza...

In questo quadro si comprende il senso della mancata previsione di un quorum di partecipazione per il referendum costituzionale: la Costituzione vuole consentire ai cittadini e, eventualmente a una minoranza tra essi, di bocciare una riforma che non sia stata ampiamente condivisa dai loro rappresentanti.

Per questo, non trovo corretto definire «confermativo» questo referendum, posto che il suo effetto potrebbe benissimo essere «oppositivo». Insomma, con questa scelta, la Costituzione si dota di una garanzia ulteriore, a difesa della cittadinanza, perché delle regole della Carta fondamentale non possa disporre una maggioranza parlamentare.

Potremmo anche vedere dietro a questa garanzia una prudenza conservativa perché, nonostante la smania diffusa per il cambiamento, le Costituzioni sono fatte per durare e per parlare alle generazioni, non per assecondare le mode politiche o comunicative di un effimero momento.

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