L'Editoriale / Bergamo Città
Venerdì 15 Settembre 2017
Migranti, se vince
la civiltà giuridica
L’Italia incassa l’elogio del Papa e ora di Juncker per la generosità e la perseveranza dimostrate nell’accoglienza dei profughi. Ma, sul tema immigrazione, a tenere alto l’onore dell’Unione Europea (Ue) ci prova anche la Corte di Giustizia che, con una recente sentenza, ha respinto il ricorso di Repubblica Slovacca e Ungheria, sostenuto dalla Polonia, contro una decisione Ue che disponeva misure temporanee e parziali a supporto degli sforzi di accoglienza sostenuti da Italia e Grecia. Con la decisione impugnata, l’Ue prevedeva la ricollocazione di 120.000 richiedenti protezione internazionale da Italia e Grecia verso gli altri Stati membri. Il ricorso proveniva da Paesi del gruppo di Visegrad: si tratta di Paesi ex Urss, la cui ostilità verso l’accoglienza può essere spiegata (non giustificata) dalla mortificazione subita dalla loro identità nazionale, a lungo conculcata dall’egemonia sovietica, che ha forse anche compromesso, agli occhi di questi popoli, la solidarietà.
È toccato ai giudici comunitari ristabilire un principio di solidarietà dentro l’Ue, come ispirazione della specifica politica sull’immigrazione e come criterio di funzionamento interno alla «comunità di diritto». L’art. 78 del Trattato sul funzionamento dell’Ue (Tfue) prevede infatti espressamente che «qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati». E l’art. 80 prevede che «le politiche dell’Unione (…) sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario». La ripartizione dei 120.000 era infatti effettuata in proporzione al peso economico degli Stati Ue e alla pressione migratoria da questi subita. Essa si inseriva peraltro in una procedura che garantiva il coinvolgimento degli stessi Stati di destinazione dei migranti. Il ricorso dei Paesi di Visegrad sosteneva che non fosse legittimo derogare al Regolamento di Dublino, che disciplina la materia e dalla cui modifica ci si attende una soluzione strutturale al problema della ripartizione equilibrata dell’accoglienza e dell’assistenza dei richiedenti protezione internazionale. Il regolamento di Dublino, così com’è oggi, assegna tale onere al Paese Ue di primo approdo, con conseguente aggravio dei Paesi mèta delle rotte più battute. La difesa della Corte, a riguardo, si è appoggiata sul carattere limitato, sia sostanzialmente, sia temporalmente, della ricollocazione decisa, utile a tamponare un’emergenza critica, in attesa appunto di una riforma complessiva. Tra le righe, la Corte fa notare come la proposta di modifica del regolamento di Dublino «pur essendo stata presentata il 9 settembre 2015 (…) a tutt’oggi, giorno di pronuncia della presente sentenza, non è stata adottata». La Repubblica Slovacca ha anche negato che la legittimità del provvedimento si potesse fondare sul carattere improvviso del flusso migratorio, a suo dire invece prevedibile. Anche in questo caso, la Corte obietta acutamente che l’imprevedibilità del fenomeno, che legittima l’adozione di provvedimenti d’emergenza, sta nella sua idoneità a rendere «impossibile il funzionamento normale del regime comune di asilo dell’Unione».
Sembra si voglia dire: l’Ue si lascia sorprendere proprio perché ha regole inadeguate... L’Ungheria addirittura lamentava che, pur essendo stata, al pari di Grecia e Italia, inizialmente inserita tra i Paesi beneficiari degli interventi di ricollocazione, in quanto anch’essa meta di primo ingresso dei migranti, sia diventata poi un Paese obbligato a ricevere i «ricollocati». La Corte ricorda, con una punta di malizia, come «a seguito della costruzione da parte dell’Ungheria di una barriera sulla sua frontiera con la Serbia», la pressione si sia considerevolmente alleggerita, così che l’Ungheria debba ora fornire solidarietà, più che riceverla. Non pensi cioè l’Ungheria di sottrarsi con i muri alla solidarietà…
La Corte di Giustizia scrive dunque una bella pagina di civiltà giuridica europea, aggirando abilmente e anzi ritorcendo contro gli Stati misere astuzie ed egoismi nazionali. Essa fa valere la civiltà giuridica Ue, anche laddove richiama la possibilità, sancita dall’art. 78 Tfue, di deliberare a maggioranza qualificata, anche a dispetto di diversi accordi politici conseguiti in sede di Consiglio europeo, in cui si era stabilito che si procedesse all’unanimità. Da ciò un’altra lezione: l’insufficienza palese di un’Europa pensata come sommatoria di egoismi nazionali, ciascuno difeso dal proprio capo di Governo. Nessuna mediazione verso un bene comune europeo potrà venire da riunioni in cui ogni Stato si esprime con la voce semplificata del suo «capo» di governo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA