La deriva fiscale
di mister Juncker

Quando si parla d’Europa, le rassegne stampa evidenziano normalmente due temi, quello dei vincoli al deficit e al debito pubblico e quello della distanza dei cosiddetti euroburocrati rinchiusi nella Torre di Bruxelles dalla realtà sociale ed economica effettiva. Fa dunque un certo effetto leggere sui quotidiani di questi ultimi giorni della vicenda del «Lux-Leaks» e del connesso, strettissimo, problema del fisco europeo.

Negli aspetti di cronaca la questione è ormai nota, almeno nei suoi profili generali. I giornali di tutta Europa e i politici nazionali si stanno interrogando sull’opportunità che il presidente della Commissione Juncker continui a guidare l’istituzione nonostante il ruolo giocato dal governo del Lussemburgo, nel periodo in cui Juncker era primo ministro, nella significativa riduzione del carico fiscale a più di 340, conosciutissime, società multinazionali.

In altre parole, la questione è quella della credibilità di un presidente, che chiede ai cittadini degli Stati membri pesanti sacrifici economici, anche in termini di continuo incremento del carico fiscale, che sia stato il protagonista (diretto o indiretto) dei privilegi fiscali di cui godono molte società multinazionali. In aggiunta, ci si chiede quale possa essere la credibilità dell’azione della Commissione nell’accertamento del rispetto delle regole di leale concorrenza fiscale da parte degli Stati membri, quando proprio l’attuale presidente della Commissione era il capo del governo che consentiva le più ampie deroghe alle regole sulla concorrenza fiscale.

Non intendo avventurarmi sul sentiero dell’analisi politica della vicenda, perché non ne posseggo gli strumenti né la competenza per farlo. Vorrei, diversamente, esprimere qualche riflessione di natura «tecnica», nel senso delle ragioni che hanno condotto a questa situazione e delle future prospettive e dei futuri auspici. Il progetto originario dell’Unione europea prevedeva che solo le imposte indirette – quelle che colpiscono i prodotti, per intenderci – dovessero avere regole comuni. Diversamente, l’imposizione delle persone fisiche e delle società non rientrava nelle competenze dell’Unione. Questa situazione non è mai mutata (dal 1957 a oggi).

Questa impostazione trovava giustificazione in termini di concorrenza fiscale: in sostanza, lo slogan è stato quello di lasciare che la competizione fra i livelli impositivi degli Stati membri producesse una progressiva riduzione del livello dell’imposizione, soprattutto a favore delle società. Tutto ciò non ha creato danni sostanziali fino all’avvio del processo di globalizzazione e fino a quando le economie europee sono cresciute a livelli accettabili. Da questo momento in avanti, diversamente, ci si accorse che la competizione produceva una race to the bottom, ovvero una corsa verso il basso senza limiti. E, oggi appare chiaro a tutti, anche la riduzione delle prestazioni pubbliche.

La reazione dell’Unione – allora guidata da Mario Monti quale Commissario per la fiscalità – fu quella di un gentlement agreement, ovvero di un accordo non vincolante – fra gentiluomini, appunto – per eliminare la concorrenza fiscale sleale. Da allora, poco nulla di più, se non proposte su proposte e un assoluto indecisionismo (ricordo che le decisioni fiscali richiedono l’unanimità dei 28 Stati membri dell’Unione). Ultimo esempio di questa serie, il rinvio all’approvazione della modifica della Direttiva sui dividendi del Consiglio Ecofin del 7 novembre. In termini generalissimi (e salvo verificare la violazione del divieto di aiuti di Stato), la pratica fiscale del Lussemburgo (ma anche dei Paesi Bassi e dell’Irlanda) non è, dunque, in contrasto con le regole dell’Unione europea.

Resta il fatto che la legittimità giuridica non può tradursi in un giudizio positivo poiché questa situazione genera, soprattutto a scapito dei Paesi di maggiori dimensioni, accentuate conseguenze negative. Quale rimedio, allora? Il percorso diretto (e anche quello più coraggioso) rimane quello simile all’Iva, ovvero l’introduzione di regole comuni per tutta l’Europa. Con due peculiarità. La prima è che questo processo di armonizzazione delle regole fiscali deve riguardare solo le società, lasciando che gli Stati membri continuino a regolare, a loro piacimento, la tassazione delle persone fisiche. In secondo luogo, le regole societarie dovrebbe riguardare, non solo la determinazione della base imponibile delle società, ma anche le aliquote. Ciò renderebbe sostanzialmente indifferente la variabile fiscale ai fini degli investimenti societari all’interno dell’Unione, che, coerentemente, dovrebbero essere condizionate dalle infrastrutture, dal costo e dal livello di formazione dei lavoratori, dalla burocrazia, dall’approvvigionamento delle materie prime, ecc.

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