Consiglio di Sorveglianza
Ubi, c’è il tetto di 250 azioni

il Consiglio di Sorveglianza di Ubi Banca ha deliberato in data odierna l’integrazione ex-lege dell’articolo 8 e la modifica dell’articolo 15 dello Statuto sociale, con lo scopo di recepire nello statuto di Ubi Banca le previsioni in materia di ammissione e decadenza dalla qualità di socio .

A seguito del rilascio da parte della Banca d’Italia del prescritto provvedimento ex art. 56 Testo Unico Bancario («Tub») in data 11 febbraio u.s., e in base ai poteri attribuitigli dallo Statuto (art. 46) in tema di deliberazioni di adeguamento dello stesso a disposizioni normative, il Consiglio di Sorveglianza di Ubi Banca ha deliberato in data odierna l’integrazione ex-lege dell’articolo 8 e la modifica dell’articolo 15 dello Statuto sociale, con lo scopo di recepire nello statuto di Ubi Banca le previsioni in materia di ammissione e decadenza dalla qualità di socio contenute nell’art. 30, comma 5-bis Tub, comma introdotto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

L’art. 30 comma 5 bis del Tub prevede che, per favorire la patrimonializzazione della società, se lo statuto subordina l’ammissione a socio al possesso di un numero minimo di azioni, il venir meno di tale possesso minimo comporta la decadenza dalla qualità così assunta.

In relazione a quanto precede, il comma 2 dell’articolo 8 dello Statuto di Ubi Banca è stato quindi integrato come segue: «Ai fini dell’ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio ai sensi di legge».

In coerenza, è stato modificato l’articolo 15 dello Statuto, con l’eliminazione del comma 4. Il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato, tenuto conto dello spirito mutualistico della Banca cooperativa e dell’ampia base sociale, di introdurre una norma transitoria che prevede un termine entro il quale i Soci titolari di un numero di azioni inferiore a quello minimo previsto potranno provvedere ad adeguare il numero di azioni possedute per non perdere la qualità di Socio.

In particolare, in base alle risultanze del libro soci così come integrate dalle certificazioni che saranno rilasciate dagli intermediari depositari e trasmesse alla Banca, quest’ultima procederà ad accertare la decadenza dalla qualità di Socio per coloro che, alla data del 19 aprile 2014, risultassero titolari di un numero di azioni inferiore a quello minimo di 250 azioni prescritto dall’art. 8 dello statuto sociale.

Qualora, al termine del periodo di transizione, non fosse ripristinato il quantitativo minimo per il mantenimento della qualità di Socio, si rammenta che rimarranno immutati i diritti patrimoniali inerenti le azioni, e che l’azionista potrà in qualsiasi momento ripresentare domanda di ammissione a Socio nel rispetto dello Statuto della Banca. Con successiva e ampia comunicazione, la Banca fornirà ogni utile informazione al fine di agevolare i soci interessati all’operazione. Per quanto riguarda le altre modifiche statutarie illustrate nell’informativa del 19 dicembre 2013, un ulteriore comunicato verrà emesso una volta ricevute le necessarie autorizzazioni da parte della Banca d’Italia.

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