Stai facendo la dichiarazione dei redditi?
Detraibili le spese della mensa scolastica

La nuova stagione delle dichiarazioni dei redditi si apre con importanti novità per le famiglie che hanno figli in età scolare.

L’Agenzia delle Entrate, con una circolare dei giorni scorsi redatta per chiarire diverse questioni interpretative prospettate in primis dal coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale (Caf), conferma infatti che le spese per la mensa scolastica rientrano tra le nuove detrazioni che si possono applicare a partire dall’anno d’imposta 2015 e quindi inseribili nelle dichiarazioni di quest’anno.

Più in dettaglio, il documento firmato dal direttore delle Entrate Rossella Orlandi, spiega che la mensa scolastica, così come la tassa d’iscrizione e quella di frequenza, rientra nelle spese per la frequenza scolastica ammesse in detrazione previste dalla lettera e-bis dell’art. 15, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). Tale lettera, riporta l’Agenzia delle Entrate nella circolare, disciplina la detrazione delle spese (tasse, contributi obbligatori, nonché quelli volontari e le altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici) per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (e successive modificazioni), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, a partire dal primo gennaio 2015.

Sul fronte delle spese di natura sanitaria, il fisco chiarisce che si possono portare in detrazione (previa presentazione della prescrizione medica idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia) anche le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Le Entrare danno il via libera anche alle detrazioni per le prestazioni chiropratiche, purché eseguite presso idonee strutture debitamente autorizzate e la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia.

Niente detrazioni invece per i trattamenti di Haloterapia (Grotte di sale), in quanto il ministero della Salute sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie. Le Entrate chiariscono inoltre che, in tema di professioni sanitarie riabilitative, si possono detrarre le spese sostenute per l’educatore professionale ma non quelle sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista. Chiudiamo con le spese per la sostituzione della caldaia, che il fisco ritiene una manutenzione straordinaria, e inseribili nel capitolo bonus arredi.

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