Sim con servizi preattivati
La Corte europea ora dice stop

Stop alle carte telefoniche sim con servizi a pagamento preimpostati e preattivati se i consumatori non sono stati informati prima.

L’immissione in commercio di sim con servizi a pagamento di questo tipo rappresenta una «pratica commerciale aggressiva sleale» se fatta all’insaputa dei consumatori. Si tratta perciò di una «fornitura non richiesta» che può essere sanzionata anche dall’Autorità Antitrust. La pronuncia viene dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, interrogata sul diritto della Ue relativo a pratiche commerciali sleali e comunicazioni elettroniche da parte dell’Italia e sulla competenza fra Autorità (in questo caso, Antitrust e Agcom).

Il caso parte nel 2012 quando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Antitrust, ha sanzionato Wind Telecomunicazioni (ora Wind Tre) e Vodafone Omnitel (ora Vodafone Italia) per aver commercializzato carte sim sulle quali erano preimpostati e previamente attivati servizi di navigazione Internet e di segreteria telefonica i cui costi venivano addebitati all’utente se quest’ultimo non ne richiedeva espressamente la disattivazione. L’Autorità contestava alle società di non aver informato previamente i consumatori né del fatto che i servizi fossero preimpostati e preattivati, né dei loro costi. La navigazione on line fra l’altro poteva dar luogo anche a connessioni fatte all’insaputa dell’utente con applicazioni «always on».

La Corte si è pronunciata di recente evidenziando che la richiesta di un servizio deve essere una libera scelta del consumatore. E dunque «quando il consumatore non è stato informato né dei costi dei servizi né tantomeno della loro preimpostazione e previa attivazione sulla carta sim che ha acquistato(circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale), non si può ritenere che abbia liberamente scelto la fornitura di tali servizi. In proposito è irrilevante che l’utilizzo dei servizi abbia potuto richiedere, in taluni casi, un’azione consapevole da parte del consumatore. Parimenti, è irrilevante che il consumatore abbia avuto la possibilità di far disattivare o di disattivare egli stesso tali servizi, dal momento che non era stato previamente informato della loro esistenza».

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