Si potrà pagare fino al 30 giugno
Tasse, le principali scadenze

Esteso di due settimane il termine del versamento. Ecco tutte le principali scadenze di giugno e luglio. Tutte le risposte ai vostri dubbi con l’esperta Candida Sonzogni tutti i lunedì su Bergamo Tv (canale 17 del digitale terrestre) a partire dalle 18.05. Potete telefonare in diretta al numero 800.110.445.

La stagione delle tasse è entrata ormai nel vivo. La novità più rilevante sono due settimane di tempo in più, con la scadenza finale il prossimo 30 giugno, concesse per il versamento a chi deve fare la dichiarazione (non il 730). Le date più significative sono: il 16 giugno tocca solo al Versamento dell’acconto Tasi e Imu; Il 7 luglio c’è la presentazione 730 al Caf o ai professionisti abilitati; il 24 luglio è il termine per la trasmissione del 730 precompilato (o direttamente, o con delega a un Caf o a un intermediario); il 30 giugno fa fatto il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che prima era fissato al 16 giugno. Oppure si può versare entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Anche per le ristrutturazione ci sono novità. Le spese edili possono essere detratte anche dal familiare convivente purché sostenga le spese e siano a lui intestati fatture e bonifici. A seguito dalla legge 76/2016 sulle unioni civili e convivenze l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione è estesa anche al componente dell’unione civile, e al convivente di fatto, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2016. Ai fini dell’accertamento della «stabile convivenza» si utilizza il concetto di famiglia anagrafica.

Del mutuo sono detraibili al 19% nel limite di spesa di 4.000 euro gli interessi passivi e oneri accessori. Vi rientrano: la commissione pagata alla banca per l’attività di intermediazione; gli oneri fiscali (ad esempio l’imposta per l’iscrizione o cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato); la «provvigione» per scarto rateizzato, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica; le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo, iscrizione e cancellazione dell’ipoteca.le somme corrisposte per variazioni del cambio di valuta. Non sono, invece, detraibili, le spese non legate al contratto di mutuo come l’assicurazione dell’immobile, l’onorario del notaio per il rogito di acquisto e le imposte di registro, Iva e le imposte ipotecarie e catastali connesse al trasferimento dell’immobile.

Le risposte ai vostri dubbi tutti i lunedì su Bergamo Tv (canale 17 del digitale terrestre) a partire dalle 18.05 con l’esperta Candida Sonzogni. Potete telefonare in diretta al numero 800.110.445 durante la trasmissione IncontriTv Domande&Risposte. In streaming su BergamoTv.it

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