Riqualificazione energetica
Via libera alla detrazione

Acquistate un box auto ristrutturato? Il Fisco dà il via libera alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici anche se i pagamenti sono stati effettuati senza ricorrere al bonifico bancario o postale.

Con una circolare dei giorni scorsi (n. 43/E) l’Agenzia delle Entrate ricorda che, in tema di agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio, la legge di stabilità 2016 ha prorogato per l’anno in corso l’innalzamento della percentuale di detrazione, che passa dal 36% al 50%, nonché l’ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, salite sino ad un tetto massimo di 96 mila euro, il doppio rispetto agli originali 48 mila euro.

Il documento firmato dal direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, fornisce le indicazioni dettagliate da seguire per accedere all’agevolazione prevista per l’acquisto in particolare di autorimesse e posti auto di pertinenza a immobili residenziali, sia nel caso del pagamento senza la disposizione del bonifico, sia in quello in cui il bonifico sia stato effettuato in modo non corretto.

Nel caso del pagamento senza ricorrere a un bonifico, i contribuenti dovranno farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa, ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Come specificato dalle Entrate, la detrazione - prevista dall’art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio - è ammessa anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati dall’attestazione rilasciata dal costruttore.

La stessa Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che anche in caso di bonifico bancario compilato in modo errato, tanto da non consentire alle banche e a Poste italiane di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%, il contribuente può comunque continuare ad aver diritto all’agevolazione.

Basterà in questo caso farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa. Per richiedere informazioni si può andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), selezionando la voce «Circolari» nella home page, sotto la sezione «Normativa e prassi».

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