Economia / Bergamo Città
Mercoledì 08 Aprile 2020
Per le vacanze saltate
c’è la strada del voucher
Alternativo al rimborso, è un titolo di credito rilasciato a chi si è visto annullare viaggi o eventi.
Tra i provvedimenti adottati dal Governo italiano per aiutare cittadini e imprese a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all’epidemia Covid-19, vi è anche quello che disciplina il cosiddetto voucher «salva-vacanza».
L’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 estende ai contratti di soggiorno la possibilità di utilizzo del voucher quale alternativa al rimborso.
Si tratta di un titolo di credito rilasciato a coloro che, dopo aver prenotato o acquistato un soggiorno, versando il relativo prezzo o una caparra, sono costretti a rinunciare per una delle ragioni oggettive indicate dalla legge, quali ad esempio i divieti imposti dalle autorità o l’annullamento di eventi ai quali avrebbero dovuto partecipare.
Deroga alle norme generali
La disposizione prevede una deroga alle norme generali del codice civile, e consente alle strutture ricettive di rilasciare al cliente un voucher da utilizzare entro 12 mesi dalla sua emanazione.
La soluzione è applicabile a tutti i contratti di soggiorno per i quali sia stato effettuato un pagamento e a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla nazionalità del cliente e dalla sede dell’agenzia di viaggio o del portale attraverso cui è stata effettuata la prenotazione. Un meccanismo analogo è previsto anche per i titoli di viaggio (aereo, treno, nave, etc.) e per i pacchetti turistici.
Il cliente deve comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle previste situazioni di impossibilità sopravvenuta non oltre 30 giorni dopo la cessazione dell’impedimento, o l’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento.
La struttura ricettiva, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Se la prenotazione viene cancellata per una ragione diversa da quelle previste dalla legge (ad esempio, la data del soggiorno o la località non sono soggetti a provvedimenti restrittivi), si applicano le regole normali previste dal contratto e dal codice civile.
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