Lavoratrice attende dal 2012
4 anni di mensilità non pagate

Decine di migliaia di euro per quattro anni di mensilità non pagate, in un periodo in cui la cooperativa, convinta di averla licenziata, non l’aveva più fatta lavorare, mentre il Tribunale ha successivamente stabilito che il rapporto di lavoro restava in vigore.

Decine di migliaia di euro per quattro anni di mensilità non pagate, in un periodo in cui la cooperativa, convinta di averla licenziata, non l’aveva più fatta lavorare, mentre il Tribunale ha successivamente stabilito che il rapporto di lavoro restava in vigore.

Dal 2012 una lavoratrice nigeriana, I.N., residente in provincia di Bergamo, disoccupata e mamma di un bambino di 8 anni, aspetta che quei soldi le vengano pagati, ma la vicenda resta congelata per un’udienza rinviata a data da destinarsi.

Fra il 2007 e il 2008 I.N. aveva lavorato come operaia in una ditta che produce bottoni a San Paolo d’Argon per conto di una cooperativa, la Coopolis, presente in azienda tramite un contratto di appalto.

Dopo alcuni mesi, a I.N. viene detto di non ripresentarsi al lavoro, senza alcun provvedimento formale e senza alcuna esclusione dalla compagine sociale della cooperativa. Per questo la lavoratrice, con l’aiuto dell’Ufficio Vertenze della Cgil di Bergamo, ha presentato un ricorso chiedendo che venisse accertato un rapporto subordinato con Coopolis.

La vicenda, dopo una sentenza favorevole al primo grado di giudizio, è finita alla Corte d’Appello di Brescia che nel febbraio del 2012 ha accertato che: «Mancando del tutto un atto di licenziamento (…) il giudizio, in caso di accertata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non potrà che prendere atto della nullità del licenziamento intimato oralmente con il conseguente ripristino del rapporto, senza necessità di messa in mora, e il diritto alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate fino alla riammissione al lavoro».

E ancora: «Non è stato rinvenuto negli atti e nelle testimonianze alcun profilo riconducibile all’autonomia di cui parla la cooperativa: la scelta del datore di lavoro presso quale avviarla è stata fatta dalla cooperativa, che l’ha pure sostituita per un breve periodo con altra lavoratrice; risulta aver adempiuto a direttive precise, non ha mai gestito in autonomia i tempi e le modalità del suo lavoro. Ne consegue il pieno accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (…)».

La sentenza parla di diritto alla corresponsione delle retribuzioni «fino alla riammissione al lavoro», ma a I.N. un posto di lavoro viene offerto alcuni mesi dopo la sentenza d’Appello, nell’estate 2012. «Si ferma, dunque, ai mesi estivi del 2012 il contatore delle retribuzioni dovute» spiega Carmelo Ilardo, responsabile dell’Ufficio Vertenze della Cgil di Bergamo.

«Dopo la sentenza del 2012, nel frattempo, si è provveduto ad un Atto di pignoramento e a fissare un’udienza presso il Tribunale di Grumello, il quale nel dicembre 2012 ha rimesso il fascicolo al Tribunale di Bergamo. Il foro di Bergamo ha fissato un’udienza con il Giudice Giuseppina Finazzi per il maggio 2013, ma ad aprile quel Giudice è stato trasferito: tutto è stato, dunque, “congelato” e l’udienza rinviata a data da destinarsi. Fino ad oggi la lavoratrice non ha ancora ricevuto i soldi».

A due anni dalla sentenza e senza aver percepito quanto dovuto, la lavoratrice ha preso carta e penna e venerdì scorso ha scritto una lettera-appello al Presidente del Tribunale, Ezio Siniscalchi, chiedendo un “interessamento per rimettere in calendario il procedimento, da voi sospeso, per il giusto riconoscimento di quanto dovuto dalla sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.34/12 del 26-01-2012 contro la Coopolis Società Cooperativa. Pensiamo che Lei capirà - scrive la lavoratrice - soprattutto in questi momenti, quanto sia importante poter disporre delle somme spettanti. A tal proposito Le comunico che ho 38 anni, sono separata, non ho un lavoro e sono quotidianamente impegnata al sostentamento di un figlio di anni 8».

La cronologia della vicenda

11-03-2008 – Impugnativa tramite l’Ufficio Vertenze della Cgil di Bergamo

13-10-2008 – Deposito ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Bergamo

19-06-2009 - Prima udienza

19-05-2010 - Seconda udienza

10-06-2010 - Sentenza 4937/12 del Giudice Troisi a favore della lavoratrice con parziale riconoscimento del danno

25-05-2011 – Ricorso in appello per insufficienza del risarcimento e mancata cessazione del rapporto

di lavoro

26-01-2012 – Sentenza n. 34/12 della Corte d’ Appello di Brescia a favore della lavoratrice con riconoscimento del risarcimento pieno sia del danno che del rapporto di lavoro in essere

Ricorso per Decreto Ingiuntivo per l’esecutività della sentenza

22-06-2012 - Atto di pignoramento presso terzi e fissazione di udienza Tribunale di Grumello (foro allora competente per il pignoramento presso la sede legale di una delle committenti della cooperativa)

Dicembre 2012 - Il Tribunale di Grumello rimette il fascicolo al Tribunale di Bergamo, che fissa l’udienza con il Giudice Finazzi per il 15-05-2013

Aprile 2013 – Trasferimento del Giudice Finazzi – tutto viene «congelato» e udienza del 15-05-2013 rinviata a data da destinarsi

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