Ici: è partita l’operazione «saldo 2004»

Ici: è partita l’operazione «saldo 2004»Entro il prossimo 20 dicembre il versamento conclusivo per l’Imposta comunale sugli immobili. Piccolo vademecum per affrontare l’ultimo appuntamento fiscale di massa dell’anno

Via libera alla seconda e ultima fase dell’Ici 2004. Dal primo dicembre scorso, e fino al prossimo 20 dicembre, si potrà pagare la seconda e ultima rata dell’Imposta Comunale sugli immobili: l’imposta locale che grava sui possessori di immobili e terreni e che ha regolamentazione (dalle aliquote, alle detrazioni, all’individuazione dei casi speciali, nell’arco di una «forbice» minimo-massimo prevista dalle normative nazionali) diversa a secondo della singola amministrazione comunale.

Dopo la prima scadenza fissata nello scorso mese di giugno, dove è stato pagato il primo acconto dell’imposta, ora attende il compito di verificare e versare il saldo sulla base delle aliquote e delle detrazioni che applicate per il 2004. Ricordiamo, infatti, che in occasione del versamento del primo acconto a giugno, la rata poteva essere pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, ovvero calcolata con riferimento alle aliquote e alle detrazioni dell’anno 2003. La seconda rata a saldo da pagarsi entro il 20 dicembre, invece, risulta essere il conguaglio dell’imposta dovuta calcolato in base alle aliquote e alle detrazioni stabilite dai Comuni per l’anno 2004. Un meccanismo, questo adottato per far fronte a cambiamenti (in Bergamasca, a dire il vero numericamente poco significativi) che i Comuni possono aver deliberato in corso d’anno.

Chi deve eseguire

il versamento

Obbligato a pagare l’Ici è il proprietario di fabbricati (ovvero case, negozi, capannoni industriali, e così via) e terreni (aree fabbricabili e terreni agricoli) o il titolare, sugli stessi, del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sono anche il locatario nel contratto di leasing e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il concessionario su aree demaniali.

Il valore dell’imposta

L’imposta si determina applicando alla base imponibile (che è pari al valore dell’immobile) l’aliquota stabilita dal Comune nel cui territorio è sito l’immobile. L’imposta, va ricordato, è dovuta in proporzione alla quota (nei casi di comproprietà) e ai mesi di possesso. Ciascun contitolare deve effettuare distintamente il versamento relativamente alla sua quota di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato come per intero.Il valore dell’immobile

Il valore dell’immobile nel caso di fabbricati iscritti in Catasto, si ricava moltiplicando la rendita catastale per 100 per le categorie A-B-C (esclusi gli studi privati A/10 e i negozi e botteghe C/01), per 50 per le categorie A/10 e D, per 34 per la categoria C/01). Per i fabbricati non iscritti al Catasto o per quelli che hanno subito variazioni (come per esempio ampliamento o frazionamento) il valore è determinato dalla rendita di fabbricati similari già iscritti (rendita presunta).

Per le aree fabbricabili, il valore è determinato dal valore di mercato al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, mentre per i terreni agricoli dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Va ricordato che dal 1997 le rendite catastali devono essere aumentate (rivalutazione) del 5% e per i terreni agricoli il reddito dominicale deve essere aumentato del 25%.

Le aliquote e le detrazioni

Generalmente esiste un’aliquota «ordinaria» (riferita in genere agli immobili) ed un’aliquota per «l’abitazione principale» (più bassa rispetto alla ordinaria e che fa riferimento all’abitazione in cui il contribuente regolarmente abita) nonché una «detrazione per l’abitazione principale». I Comuni, però, possono prevedere, anche i base a specifico regolamento, aliquote e detrazioni speciali per specifiche categorie di immobili e di contribuenti. Situazione questa, che in presenza di dubbi e perplessità, deve indurre il contribuente a rivolgersi alla propria amministrazione comunale.

(09/12/2004)

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