Da mercoledì 30 aprile scattano importanti novità per gli assegni bancari e circolari, ma anche per i libretti di risparmio. Scenderà da 12.500 a 5.000 euro il limite per il trasferimento di contante, assegni al portatore e libretti. Sono le conseguenze dell’articolo 49 del Decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007 che ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno del riciclaggio. Per non incorrere in pesanti sanzioni ci si dovrà attenere ad alcune regole.
Le novità
Le banche e le Poste dovranno rilasciare blocchetti di assegni già muniti della clausola "non trasferibile". Il cliente può, comunque, richiedere per iscritto il rilascio di assegni "liberi", pagando per ciascuno la somma di 1,50 euro come imposta di bollo.
Gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 5 mila euro dovranno obbligatoriamente essere emessi con apposta la clausola "non trasferibile" e l’indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario.
Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (cioè con le formule "a me stesso", "a me medesimo" "a m.m.", ecc.) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste. Non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi o circolare al portatore.
Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari e vaglia cambiari o postali di importo fino a € 4.999,99 senza la clausola "non trasferibile", pagando la somma di 1,50 euro per ciascun assegno o vaglia, a titolo di imposta di bollo. I blocchetti di 10 assegni senza a clausola “non trasferibile” costeranno quindi 15 euro.
Gli assegni bancari o postali emessi in forma libera ovvero gli assegni circolari o vaglia cambiari rilasciati in forma libera devono recare in ogni girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. La banca potrà pagare l’assegno solo se tutte le girate avranno anche i relativi codici fiscali, viceversa l’assegno è incassabile solo dall’ultimo girante che ha indicato correttamente anche il codice fiscale.
Gli assegni liberi emessi prima del 30 aprile e incassati dopo tale data, se d’importo inferiore ai 12.500 euro, saranno considerati regolari.
Le cambiali e i pagherò sono esclusi dall’imposta di 1,50 euro in quanto strumenti di credito e non mezzi di pagamento.
Libretti di deposito
Il saldo dei libretti di risparmio postali e bancari al portatore non potrà essere superiore a 5.000 euro. Per quelli esistenti si dovrà procedere all’estinzione, oppure il saldo dovrà essere ridotto entro il 30 giugno 2009. In caso di trasferimento di tali libretti il cedente deve comunicare alla banca o alle Poste i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
Le sanzioni
Le multe potranno variare dall’1% a 40% dell’importo trasferito per chi usa in modo scorretto assegni, libretti e contanti. Le banche segnaleranno le inadempienze al dipartimento del ministero del Tesoro incaricato dell’antiriciclaggio che provvederà entro un massimo di 90 giorni a comminare la relativa sanzione amministrativa.
(28/04/2008)
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