Occorre precisare - sottolinea la Technymon - che l'azienda «a seguito delle richieste del dipendente ... , ha ripetutamente chiarito al lavoratore che la recente normativa in materia di sicurezza non attribuisce affatto al responsabile dei lavoratori per la sicurezza il diritto di ricevere copia del registro infortuni. La Technymon, inoltre, ha più volte, da ultimo con lettera del 15 dicembre 2008, riconosciuto al sig .... il diritto di accedere al registro infortuni, diritto che, tuttavia, egli non ha ritenuto di esercitare».
«Con il che - precisa ulteriormente Technymon - è evidente la strumentalità delle azioni promosse dal lavoratore, supportato dalla Fiom-Cgil, al quale, lo si ribadisce, è stato garantito il diritto di accedere e consultare il registro infortuni. Per tali ragioni, oltre che per ulteriori motivi che rendono, a parere della scrivente, il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal sig ... del tutto inammissibile, la scrivente, come è suo diritto e come è previsto dalla legge, tramite i propri legali di fiducia, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, avente ad oggetto la consegna della copia del suddetto registro, chiedendo la sospensione della esecutività del decreto».
«L’opposizione al decreto, pertanto, è stata presentata in quanto ritenuta fondata su validi elementi di diritto ed in quanto l’emissione del decreto ingiuntivo avviene senza contradditorio, che può, invece, essere instaurato successivamente alla sua notificazione. A seguito della opposizione, il Tribunale di Bergamo, come riportato nell’articolo, ha fissato udienza di discussione per il 16.6.2009, ma ha altresì fissato per il 5 febbraio 2009 un’udienza di discussione per decidere sulla richiesta di sospensiva del provvedimento».
«Sicché - conclude la Technymon - risulta del tutto incomprensibile anche la pubblicata volontà di Fiom-Cgil, che peraltro non è parte del giudizio, di chiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario all’interno della scrivente società».
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